magick81 Fisso e invariable "per 12 mesi", pone un termine per cui non è a tempo indeterminato. Questo chiede l'AGCM, non che ci sia scritto "con scadenza il".
Caso limite che non so come potrebbe finire in una causa legale. Potrebbe provare a reclamare via pec e poi in conciliazione, ma più di questo io non farei perché potrebbe non valerne la pena.
Il fatto che se leggi l'impianto di AGCM hanno sempre fatto riferimento alle missive inviate indicando queste frase:
- Dalle comunicazioni inviate alla clientela relative alle nuove condizioni
economiche - sia quelle presentate come modifiche unilaterali che quelle
definite di aggiornamento condizioni economiche in scadenza - emerge che
ENGIE non ha precisato l’effettiva data di scadenza dell’offerta iniziale, o
degli eventuali rinnovi intervenuti nel corso del rapporto contrattuale. In altri
casi, risulta inoltre che la Società ha proceduto all’aggiornamento delle
condizioni economiche a prescindere dalla reale scadenza dell’offerta.
- Con riferimento sia alle comunicazioni inviate fino a fine luglio che a
quelle comunicate successivamente al 10 agosto, si evidenzia che non risulta
condivisibile quanto sostenuto dal Professionista in ordine al fatto che non
sussisterebbero i presupposti per l’adozione del provvedimento cautelare, in
quanto questi non avrebbe attuato alcuna modifica unilaterale delle condizioni
contrattuali in vigore con i propri clienti, oggetto invece del divieto introdotto
dall’art. 3 del Decreto Legge n. 115/2022. Al riguardo, si osserva che
l’Autorità, attraverso l’adozione di misure cautelari, ha inteso bloccare,
nell’ambito dei contratti a tempo indeterminato, le modifiche unilaterali delle
condizioni economiche delle forniture, comunicate dalla società di vendita alla
propria clientela, in ragione della non precisata ma soltanto asserita scadenza
del periodo di validità delle condizioni economiche di offerta.
L’assenza di tale elemento, unitamente al modus operandi assunto della
Società nell’interlocuzione con gli utenti, ha indebitamente condizionato gli
stessi nell’esercizio di un loro diritto, non ponendoli nella condizione di poter
comprendere se le variazioni applicate dal professionista fossero legittime,
tenuto conto del disposto del Decreto Aiuti-bis.
- Infatti, finanche le comunicazioni denominate da ENGIE - dopo l’entrata
in vigore del Decreto Aiuti-bis – “Aggiornamento condizioni economiche della
fornitura” (cfr. fig. 2), indicavano genericamente che “il prezzo della fornitura
da lei sottoscritto sta per giungere alla scadenza naturale contrattualmente
prevista”, senza tuttavia precisare la data effettiva della stessa
- Ne consegue che la condotta in esame, ossia l’asserito rinnovo delle
condizioni economiche di fornitura, non è stato frutto - almeno in buona parte
dei casi - della effettiva, predeterminata e nota scadenza delle condizioni
economiche di offerta, realizzandosi così, nella sostanza, l’elusione
dell’obbligo, di cui al citato art. 3, di sospensione dell’efficacia di ogni
eventuale clausola contrattuale che consente all’impresa fornitrice di
modificare unilateralmente il prezzo dell’energia. Pertanto, anche le
comunicazioni che richiamano la scadenza dell’offerta, senza però che la
stessa fosse specificamente indicata, ovvero predeterminata e
predeterminabile, lungi dal configurare “un rinnovo contrattuale liberamente
pattuito dalle parti”, integrano invero una fattispecie di modifica unilaterale,
sospesa ex articolo 3 del Decreto Aiuti-bis sino al 30 aprile 2023. Con la
conseguenza che un tale modus operandi rappresenta una pratica commerciale
scorretta suscettibile di ostacolare il diritto contrattuale degli utenti a non
vedere temporaneamente aumentate le condizioni economiche delle loro
forniture, condizionandoli indebitamente al pagamento di maggiorazioni in
realtà non applicabili durante la vigenza della norma suddetta.
a) sospenda provvisoriamente l’applicazione delle nuove condizioni
economiche indicate nelle comunicazioni di proposta di modifica unilaterale
del contratto inviate prima del 10 agosto o nelle comunicazioni di proposta di
aggiornamento delle condizioni economiche inviate dopo il 10 agosto, avuto
riguardo a contratti a tempo indeterminato per i quali non era specificamente
individuata o comunque predeterminabile una scadenza delle stesse,
confermando fino all’effettiva scadenza ovvero fino al 30 aprile 2023 le
condizioni di fornitura precedentemente vigenti, comunicando
individualmente ai consumatori interessati dalle predette comunicazioni, e con
la medesima forma, l’applicazione delle precedenti condizioni di fornitura,
ovvero, nel caso in cui i termini di perfezionamento delle nuove
comunicazioni non siano ancora scaduti, l’inefficacia delle modifiche
proposte;
b) comunichi individualmente e con la medesima forma ai consumatori che
hanno esercitato il diritto di recesso a seguito della comunicazione di proposta
di modifica unilaterale inviata prima del 10 agosto o di aggiornamento delle
condizioni economiche inviata successivamente a tale data, avuto riguardo a
contratti a tempo indeterminato per i quali non era specificamente individuata
o comunque predeterminabile una scadenza delle condizioni economiche di
fornitura, la possibilità di ritornare in fornitura alle precedenti condizioni
economiche fino all’effettiva scadenza ovvero fino al 30 aprile 2023
Inoltre scrivono che non è che contestano il fatto che l'offerta sia in scadenza e non vada cambiata per effetto del decreto in questione, ma che engie non ha mai dato i dati necessari ed imprescindibili in ogni comunicazione di quale sia la effettiva scadenza, ma danno comunicazioni generiche che non permettono di verificare al cliente se si è realmente in scadenza o no.