Non è e non può essere il discrimine, sarebbe illogico e non conforme al nostro sistema giuridico: contrattualmente il discrimine è sempre la responsabilità, l'imputabilità.
andreagdipaolo Non spettano indennizzi nemmeno per i "guasti complessi".
Solo per pignoleria: non riconoscono indennizzi contrattuali automatici, non "non spettano" mai soldi al cliente per i "guasti complessi".
Anche se non è importante ed un po' OT, non confondere la tutela giurisdizionale con la natura giuridica delle cose: un contratto è un negozio giuridico e gli indennizzi sono predeterminazioni forfettarie e non proporzionali per il risarcimento da inadempimento contrattuale accettate dall'utente all'atto della stipula (con tutto quel che ne consegue).
andreagdipaolo la legge si applica soltanto nella causa civile per la richiesta di risarcimento danni.
Non proprio: come dalla lettera dell'art. 2 co. 1 dell'All. B della 358/22/CONS
" Ambito di applicazione
1. Ai sensi dell’articolo 1, commi 11 e 12, del (Codice delle Comunicazioni Elettroniche), è rimessa alla competenza dell’Autorità la risoluzione delle controversie in materia di comunicazioni elettroniche tra utenti e operatori inerenti al mancato rispetto delle disposizioni relative al servizio universale e ai diritti degli utenti stabilite dalle norme legislative, dalle delibere dell’Autorità, dalle condizioni contrattuali e dalle carte dei servizi.)
No e nemmeno era mia intenzione portarti sul terreno giurisdizionale.
Se con la frase citata mi vuoi dire che, sulla base della tua esperienza specifica maturata negli anni (e di converso pure della mia NON frequentazione delle "aule" Corecom), in sede di conciliazione si faccia un bilancio piuttosto "aritmetico", limitativo dei fatti dedotti (caso non infrequente, certi giuristi lo rimproverano pure ai giudici penali in sede di valutazione delle prove), prendo atto che, all'evidenza pratica, in sede di tentativo obbligatorio di conciliazione sia così e basta.
Se vuoi far passare invece il concetto che i diritti siano tutti e solo quelli espressi nelle CdS e per come lì siano espressi (in definitiva rimessi alla buona volontà degli operatori), allora no, i diritti degli utenti ci sono e sono più ampi, a prescindere dalle predeterminazioni automatiche di "alcuni" indennizzi.
Per cui gli operatori possono essere responsabili anche per fatti di terzi, salvo prova contraria, non possono pretendere di essere pagati per intero se il servizio non è stato fornito per intero per fatti di cui abbiano una responsabilità (tipo l'inerzia - negligenza - di un fornitore, per esemplificare) e le leggi che sorreggono le pretese degli utenti sono richiamate anche dal Regolamento AgCom sulla procedura di conciliazione poc'anzi citato.
Va da se che se OF, nel caso dell'OP, desse prova che i 10 mesi di ritardo siano dovuti (es. di fantasia) ad una mancata autorizzazione del Comune e di aver adottato tutte le misure previste di fronte all'inerzia dell'amm.ne, OF non sarebbe imputabile della durata del disservizio, Dimensione non sarebbe responsabile del comportamento di OF e risarcimenti del danno non ce ne sarebbero per l'utenza.
Pur non avendo il dono della pragmaticità, la pianto qui.