Legend35

Però non vedo il senso di appiopparti tu il contratto di sua suocera

Chiarisco anche questo punto nei limiti della privacy di mia suocera.
Alcune spese famigliari preferisco pagarle io. Vengono quindi prese dal mio conto corrente e sono quindi a me intestate.
Le motivazioni, ovviamente, possono tranquillamente rimanere in famiglia 😃

Legend35

Poi non è chiaro il punto saliente, come mai non hai potuto attivare con loro inizialmente? Per cambio d'idea tuo o per problemi commerciali?

Spiegato in post precedente

mark129

ci sarebbe pure da spiegare perché, se il contratto è di tua suocera, tu OP vai ad intestartelo direttamente, o altre quisquilie del genere.

Leggi sopra

e ripeto, per me ha sbagliato l'OP a postare, doveva continuare privatamente come tutto privatamente si è svolto l'antefatto

Perché? Il forum è anche (e soprattutto) un luogo in cui scambiare pareri su ISP oltre che su tecnica.
È come se io dicessi che non mi piace la marca di router "Pallino" perché non mi hanno accettato il reso entro i 14 giorni e tu rispondessi che il forum non è il luogo in cui parlarne.
Sarà bene che chi compra i router "Pallino" sappia a cosa va incontro.

    walt
    Si.. ma se gliela paga il datore di lavoro... a quel punto il "datore di lavoro" doveva anche farsi carico di chiedere a Vodafone il cablaggio... come fosse una seconda sede aziendale.

      Technetium Fastweb ti mette in blacklist per tutti i servizi

      Poco male (IMHO)... 🙃

      lucamerega Vengono quindi prese dal mio conto corrente e sono quindi a me intestate.

      Faccio così anche io per un familiare (utenza telefonica addebitata su mio c/c personale) MA il contratto è comunque intestato al mio familiare.

        Technetium

        Non saprei, ho soltanto fornito il mio parere sul dubbio di @Legend35 ...

        lucamerega Vengono quindi prese dal mio conto corrente e sono quindi a me intestate

        Mi pare però una - legittima - scelta arbitraria più che un vincolo tecnico/amministrativo inderogabile 🤔

          lucamerega Sinceramente io sul codice delle comunicazioni elettroniche non trovo riscontro con gli articoli che hai citato

          Questo è l'art.7 comma 1:

          art.3 comma 1:

          Questo è il documento che ho usato come riferimento: https://drive.google.com/file/d/14nnUL6xNv0HVWZH2o0HnkYKAOfaH7JE1/view
          Anche cercando su google le intere frasi non trovo alcun riscontro...

            Anche io ho l'addebito sul mio conto di un utenza di mio suocero ed a lui intestata ... Non mi pare ci sia vincolo tra intestazione contratto e intestazione conto

              mark129

              walt

              darknike

              È assolutamente una scelta arbitraria. Io, per comodità anche nei rapporti con il fornitore in seguito, preferisco poter parlare diretamente come cliente che non come intermediario.

              matem7 guarda che non stai leggendo i commi corretti.
              https://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2013/04/11/codice-delle-comunicazioni-elettroniche
              Leggi, per es: l'Art. 3 comma 1 C come riportato da me prima:

                lucamerega A me non sembra per niente quello che hai scritto tu, che cito per completezza:

                lucamerega Articolo 7, comma 1, del Codice delle Comunicazioni Elettroniche:

                Gli operatori di reti e di servizi di comunicazione elettronica sono tenuti a fornire i propri servizi a chiunque ne faccia richiesta, alle condizioni stabilite dalle offerte al pubblico, salvo il caso di comprovata impossibilità tecnica.

                Articolo 3, comma 1, lettera b), del Codice delle Comunicazioni Elettroniche:

                Per utente finale si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica per scopi privati o professionali, ivi compresa la pubblica amministrazione.

                Articolo 3, comma 1, lettera c), del Codice delle Comunicazioni Elettroniche:

                Per fornitore di servizi di comunicazione elettronica si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che offre al pubblico un servizio di comunicazione elettronica, a prescindere dalla tecnologia utilizzata.

                Soprattutto l'art.7

                lucamerega Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003)

                Ti ricordo che questo codice è per l'ultima volta aggiornato nel 2021, che puoi vederlo quì

                https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/12/09/292/so/43/sg/pdf

                lucamerega Articolo 7, comma 1, del Codice delle Comunicazioni Elettroniche:

                Gli operatori di reti e di servizi di comunicazione elettronica sono tenuti a fornire i propri servizi a chiunque ne faccia richiesta, alle condizioni stabilite dalle offerte al pubblico, salvo il caso di comprovata impossibilità tecnica.

                Non ci siamo proprio

                Art. 7 originale
                Ministero e Autorità

                1. Il Ministero esercita le competenze derivanti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 come modificato dal decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, dal decreto legge 2 gennaio 2001, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3.

                Art 7. ultimo

                7 Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (ex art. 7 eecc) [Testo post riforma 2021] (9)

                In vigore dal 24 dicembre 2021

                1. Il Presidente e i Commissari dell'Autorità sono nominati e operano ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

                Non ci siamo proprio

                lucamerega Articolo 3, comma 1, lettera b), del Codice delle Comunicazioni Elettroniche:

                Per utente finale si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica per scopi privati o professionali, ivi compresa la pubblica amministrazione.

                Articolo 3, comma 1, lettera c), del Codice delle Comunicazioni Elettroniche:

                Per fornitore di servizi di comunicazione elettronica si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che offre al pubblico un servizio di comunicazione elettronica, a prescindere dalla tecnologia utilizzata.

                Anche quì non ci siamo per nulla

                Art. 3 originale
                Principi generali

                1. Il Codice garantisce i diritti inderogabili di libertà delle persone nell'uso dei mezzi di comunicazione elettronica, nonché il diritto di iniziativa economica ed il suo esercizio in regime di concorrenza, nel settore delle comunicazioni elettroniche.
                2. La fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, che è di preminente interesse generale, è libera e ad essa si applicano le disposizioni del Codice.
                3. Sono fatte salve le limitazioni derivanti da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della salute pubblica e della tutela dell'ambiente e della riservatezza e protezione dei dati personali, poste da specifiche disposizioni di legge o da disposizioni regolamentari di attuazione.

                Art. 3
                Principi generali (art. 3 eecc e art. 3 Codice 2003) [Testo post riforma 2021] (5)

                In vigore dal 24 dicembre 2021

                1. La disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica di cui al presente decreto è volta a salvaguardare, nel rispetto del principio della libera circolazione delle persone e delle cose, i diritti costituzionalmente garantiti di:

                a) libertà di comunicazione;

                b) segretezza delle comunicazioni, anche attraverso il mantenimento dell'integrità e della sicurezza delle reti di comunicazione elettronica e l'adozione di misure preventive delle interferenze;

                c) libertà di iniziativa economica e suo esercizio in regime di concorrenza, garantendo un accesso al mercato delle reti e servizi di comunicazione elettronica secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità.

                1. La fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, che è di preminente interesse generale, è libera e ad essa si applicano le disposizioni del decreto.

                2. Il Ministero, l'Autorità, e le amministrazioni competenti contribuiscono nell'ambito della propria competenza a garantire l'attuazione delle politiche volte a promuovere la libertà di espressione e di informazione, la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei mezzi di comunicazione, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dai principi generali del diritto dell'Unione europea.

                3. Sono fatte salve le limitazioni derivanti da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della salute pubblica e della tutela dell'ambiente e della riservatezza e protezione dei dati personali, poste da specifiche disposizioni di legge o da disposizioni regolamentari di attuazione.

                (5) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

                Non ci siamo proprio !

                anche in queso link quello da te postato non trova riscontro.

                lucamerega L'unica eccezione a questa regola si verifica quando l'ISP non è in grado di fornire il servizio al richiedente per motivi tecnici. In questo caso, l'ISP deve motivare il rifiuto al richiedente.

                Questo più questo

                lucamerega Alcune spese famigliari preferisco pagarle io. Vengono quindi prese dal mio conto corrente e sono quindi a me intestate.

                Fa si che l'ISP ha un ottimo motivo tecnico per rifiutarti la connessione: non può mandare il secondo ordine per la stessa UI ad OF, se sa già che hai Vodafone, non può fare un secondo ordinativo per la tua UI, altrimenti dovrebbe pagare ad OF il costo per la seconda borchia.

                  walt infatti, lui voleva recuperare per la mancata penale cercando di fare un contratto con navigabene, ma ormai loro avevano attaccato la sua foto con il segnale di divieto sopra.

                  simonebortolin

                  matem7

                  Avete ragione, ho sbagliato io a cercare gli articoli (che ora non ritrovo più):
                  Resta valida la carta dei servizi di Navigabene https://navigabene.it/docs/cds.pdf:

                  Uguaglianza ed imparzialità
                  NAVIGABENE fornisce ai propri clienti i propri servizi ispirandosi al principio di uguaglianza tra i Clienti prescindendo da differenze di sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche. NAVIGABENE garantisce eguaglianza di trattamento, a parità di condizioni dei servizi erogati, tra diverse aree geografiche e tra diverse categorie o fasce di Clienti e comunque garantisce la parità di trattamento da intendersi come divieto di ogni ingiustificata discriminazione.

                  simonebortolin

                  Fa si che l'ISP ha un ottimo motivo tecnico per rifiutarti la connessione: non può mandare il secondo ordine per la stessa UI ad OF, se sa già che hai Vodafone, non può fare un secondo ordinativo per la tua UI, altrimenti dovrebbe pagare ad OF il costo per la seconda borchia.

                  Questa l'ho riletta due volte e non l'ho capita.
                  Si tratta di palazzi diversi... non posso avere due connessioni? Non capisco davvero.

                    lucamerega Resta valida la carta dei servizi di Navigabene

                    Se sei un cattivo cliente Navigabene ha il diritto di rifiutarti, l'uguaglianza va a farsi benedire nel momento in cui ci sono stati trascorsi problematici (ribadisco che molte aziende anche più grandi fanno la stessa cosa)

                      Legend35 Però rifiutare un cliente perchè un anno fa ha disdetto all'ultimo mi pare una cavolata, da pesci piccoli permalosi... Vodafone o TIM non ti avrebbero mai rifiutato, non si sarebbero nemmeno posti il problema.

                      Faccio solo notare come TIM e Vodafone siano aziende un tantinello più grosse rispetto ad una Navigabene o Dimensione (ma anche Intred e Mynet)

                        matem7 occhio, perché il fatto che lo facciano anche altri, non lo rende legale.

                        Se tu scrivi sul tuo sito:

                        NAVIGABENE garantisce eguaglianza di trattamento, a parità di condizioni dei servizi erogati, tra diverse aree geografiche e tra diverse categorie o fasce di Clienti e comunque garantisce la parità di trattamento da intendersi come divieto di ogni ingiustificata discriminazione.

                        E poi non lo fai, vai contro la TUA STESSA carta dei servizi.

                        cristopher99 proprio perché sei piccolo dovresti tenerti stretto i clienti che, pertaltro, ti fanno pubblicità, no?

                          lucamerega Leggi sopra

                          Ti ho già letto e già risposto sul punto, verifica.

                          lucamerega Perché?

                          Perché un conto è dire (es. a caso): "iliad mi ha promesso per contratto che l'utenza era trasferibile ed invece pur potendo non lo fa e mi chiude la linea" - in questo caso ha senso parlare di quando le cose vanno bene rispetto a quando invece no.

                          Un conto diverso è invece dire "Navigabene mi ha fatto un favore in passato che ora mi fa scontare": non si tratta di quando le cose vanno bene vs quando vanno male, non era dovuto il favore allora, non è necessariamente un torto oggi.

                          Che tu possa essere deluso, sono disposto a capirlo: che loro meritino un post critico solo per averti rifiutato un secondo favore, cioé contrarre con un cliente in passato problematico ( = il fatto che ha causato la tua personale delusione), lo capisco un poco meno.

                          Non ho elementi per dire se il malinteso sia da ascrivere più all'uno o all'altro tra voi due ma essendo stato fatto l'abbuono passato fuori dalle regole del contratto, trovo non consono partire direttamente con un thread pubblico, perché in tal modo a mio parere si evidenzia una volontà punitiva ( = gogna) rispetto alla finalità comparativa a cui alludi.

                            matem7 ma giustificata da cosa?
                            Ho disdetto il contratto (mio diritto). Non mi hai fatto pagare la penale (tua scelta).
                            Questo mi rende un cliente "cattivo"?

                            mark129 non riesco ad essere d'accordo, ma ripsetto il tuo punto di vista.

                              lucamerega proprio perché sei piccolo dovresti tenerti stretto i clienti che, pertaltro, ti fanno pubblicità, no?

                              Se gli fai buttare ore di lavoro perché poi decidi all'ultimo di cambiare operatore, anche mettendo la penale di mezzo, il "valore" della tua pubblicità è nettamente inferiore a quel che gli hai fatto perdere

                              E una azienda piccola non si può permettere tale rischio, una grande sì

                                lucamerega Non mi hai fatto pagare la penale (tua scelta).
                                Questo mi rende un cliente "cattivo"?

                                Eh... lo specifico punto, visto pioccd , temo possa restare... un poco oscuro.

                                Informativa privacy - Informativa cookie - Termini e condizioni - Regolamento - Disclaimer - 🏳️‍🌈
                                P.I. IT16712091004 - info@fibraclick.it

                                ♻️ Il server di questo sito è alimentato al 100% con energia rinnovabile