pioccd Questo non credo sia rilevante

Mah, per me lo è (rilevante): se un cliente rompe il contratto / viola una clausola che prevede esborsi, rinunciarvi è un'acquiescenza (che vi sta bene così, che accettate quanto fatto dal cliente).
Significato opposto invece ha il rifiuto a contrarre (tu non mi stai bene, perché non mi stava bene quanto hai fatto in passato): le due scelte, in conseguenza, non appaiono coerenti.
Detto questo, fate pure come vi pare, ovvio.

    mark129 L'unico punto da chiarire è: è vero o non è vero che voleva pagare la penale

    Secondo me sarebbe più interessante chiarire "l'imposizione di un provider differente in quanto connessione aziendale"...

    mark129 le due scelte, in conseguenza, non appaiono coerenti

    Appunto. Non appaiono, però... Probabilmente in Navigabene non hanno una procedura standard per queste casistiche e comunque entrambe le decisioni sono state probabilmente prese da persone diverse che avevano, nell'ambito dei compiti loro conferiti, facoltà di prenderle.

    O fosse anche stata la stessa persona, il tutto si potrebbe spiegare con "ok, ti abbuoniamo il fattaccio ma avere rapporti con te in futuro, anche no grazie", che da utente/consumatore francamente non mi stupisce, o tantomeno infastidisce.

      lucamerega Avendo io una connessione aziendale, mi viene imposto un altro provider.

      Mi sembra una scusa del cavolo che non sta né in cielo né in terra. Inoltre se l'azienda mi fornisce una connessione, immagino che sia per lo smart working, non per guardare i video su YouTube.

      lucamerega Spiego quindi la situazione e mi viene risposto che preferiscono non avermi come cliente.

      Mi sembra corretto.

      lucamerega Mi viene risposto che va bene così, fanno un'eccezione.
      Nuovamente comportamento impeccabile (si noti peraltro che io sono un rompiballe, quindi ho chiesto costanti aggiornamenti su Whatsapp e loro hanno sempre risposto in maniera molto gentile).

      Scusami ma questa attività per loro ha un costo enorme, e se tu gli dai buca è ovvio che cioè finisci in blacklist.

      lucamerega Faccio notare che sono desolato ed anche dispiaciuto da tale comportamento che, peraltro, è illegale.
      La normativa italiana, infatti, stabilisce che non si può discriminare le persone sulla base di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. Questo è in linea con i principi dell'Unione Europea, che vieta la discriminazione su basi simili.

      Infatti la normativa italiana vieta la discriminazione per uno dei seguenti motivi, ma non vieta per esempio che se hai trascorsi con un la società essa non si possa rifiutare di fornirti il servizio: ad esempio se sei un cliente molesto al bar la barista si può rifiutare di servirti e farti buttare fuori, stessa cosa un isp se sei in debito con loro, o con gli altri finisci in una blacklist chiamata SIMOITEL.

        RobertoMattioli

        Non vedo inoltre applicabile alcuna delle condizioni citate. Sei stato (a quanto leggo) rifiutato sulla base dei precedenti rapporti con l'ISP. Giusto o sbagliato che sia, non c'entrano né il sesso, la razza, lingua, religione, opinioni politiche e/o condizioni personali e sociali...

        Ho citato degli esempi. Cerco di spiegarmi meglio. Un ISP vende a te e non a me. C'è disparità di trattamento. Perché? Ho un insoluto? Sono antipatico? Non sono condizioni sufficienti.
        Riporto:

        Un ISP italiano non può rifiutarsi di fornirti il servizio se non sei moroso nei suoi confronti. Questo perché il Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003) stabilisce che gli ISP hanno l'obbligo di fornire i loro servizi a chiunque ne faccia richiesta, a condizione che il richiedente sia in grado di pagare il prezzo del servizio.

        L'unica eccezione a questa regola si verifica quando l'ISP non è in grado di fornire il servizio al richiedente per motivi tecnici. In questo caso, l'ISP deve motivare il rifiuto al richiedente.

        Articolo 7, comma 1, del Codice delle Comunicazioni Elettroniche:

        Gli operatori di reti e di servizi di comunicazione elettronica sono tenuti a fornire i propri servizi a chiunque ne faccia richiesta, alle condizioni stabilite dalle offerte al pubblico, salvo il caso di comprovata impossibilità tecnica.

        Articolo 3, comma 1, lettera b), del Codice delle Comunicazioni Elettroniche:

        Per utente finale si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica per scopi privati o professionali, ivi compresa la pubblica amministrazione.

        Articolo 3, comma 1, lettera c), del Codice delle Comunicazioni Elettroniche:

        Per fornitore di servizi di comunicazione elettronica si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che offre al pubblico un servizio di comunicazione elettronica, a prescindere dalla tecnologia utilizzata.

        matem7 vedi sopra

        pioccd no, mi spiace, ti invito a leggere quanto scritto sopra. Peraltro nella vostra carta dei servizi scrivete:
        Uguaglianza ed imparzialità NAVIGABENE fornisce ai propri clienti i propri servizi ispirandosi al principio di uguaglianza tra i Clienti prescindendo da differenze di sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche. NAVIGABENE garantisce eguaglianza di trattamento, a parità di condizioni dei servizi erogati, tra diverse aree geografiche e tra diverse categorie o fasce di Clienti e comunque garantisce la parità di trattamento da intendersi come divieto di ogni ingiustificata discriminazione.

        RobertoMattioli

        Secondo me sarebbe più interessante chiarire "l'imposizione di un provider differente in quanto connessione aziendale"...

        Non volevo faarla troppo lunga, ma mi sembra che questo punto sia "quotato" molto 😃
        In casa ho una connessione aziendale pagata dalla mia azienda.
        Ho, da contratto privato con l'azienda, l'obbligo di utilizzarla per le connessioni con i clienti e la possibilità di utilizzarla a scopi personali.
        Quando è arrivata la fibra mi era appena stata upgradata la FTTC.
        Per tale motivo il mio provider aziendale decise di negarmi l'upgrade alla FTTH senza esborso da parte dell'azienda che, giustamente, mi disse: "Hai una connessione che funziona per le esigenze lavorative, va a 200 mbps senza problemi, non è facilmente giustificabilme un upgrade che non porta reali benefici per gli intenti lavorativi"
        Decisi allora di portare la fibra come connessione secondaria PERSONALE.
        Ingaggiai Navigabene, ecc. ecc.
        Poi l'agente che si occupa della miaazienda mi chiamò e mi disse: "Visto che siete eccellenti clienti, facciamo l'upgrade ad FTTH gratuito".
        A questo punto decisi di interrompere il contratto con Navigabene, pagare le penali, ed usare l'FTTH aziendale.
        Spero ora sia più chiaro.

        simonebortolin

        Mi sembra una scusa del cavolo che non sta né in cielo né in terra. Inoltre se l'azienda mi fornisce una connessione, immagino che sia per lo smart working, non per guardare i video su YouTube.

        Leggi sopra

        Infatti la normativa italiana vieta la discriminazione per uno dei seguenti motivi, ma non vieta per esempio che se hai trascorsi con un la società essa non si possa rifiutare di fornirti il servizio: ad esempio se sei un cliente molesto al bar la barista si può rifiutare di servirti e farti buttare fuori, stessa cosa un isp se sei in debito con loro, o con gli altri finisci in una blacklist chiamata SIMOITEL.

        Premesso che non sono minimamente debitore, riporto il contratto da me firmato:

        Questo era quello che ero disposto a pagare, Navigabene ha (ribadisco, MOLTO, MOLTO, MOLTO gentilmente declinato l'offerta).

        Aggiungo il link della discussione dove ho più volte lodato (e sto continuando a farlo) Navigabene per il suo operato https://forum.fibra.click/d/36226-forse-openfiber-e-arrivata-e-gia-problemi-aiuto
        Per questo sono rimasto dispiaciuto, perché a questo giro la situazione è cambiata radicalmente.

        Concludo: non è un post atto a sputare su un'azienda che fa il proprio mestiere, solo che, a mio parere, è sempre bene sapere come va quando va bene, ma anche come va quando va male. Sempre rimanendo in toni civili, ovviamente.

          RobertoMattioli Secondo me sarebbe più interessante chiarire "l'imposizione di un provider differente in quanto connessione aziendale"...

          Per eccesso di zelo, specifico che non "parteggio": oltre alla premessa già fatta che certe cose si provano a chiarire in privata sede perché di specifica e privata circostanza si tratta (il forum non è uno "sfogatoio" per pubblici tentativi di gogna), ci sarebbe pure da spiegare perché, se il contratto è di tua suocera, tu OP vai ad intestartelo direttamente, o altre quisquilie del genere.
          Ma, detto questo:

          RobertoMattioli Appunto. Non appaiono, però...

          La questione che vedevo io è grosso modo la stessa che "ciclicamente" si è vista per altri operatori (anche agli antipodi fra loro, come iliad e Dimensione per es.): se tu (ISP qualsiasi) vuoi fare lo "splendido", il magnanimo, l'honesto ad ogni hosto (e non sto bacchettando Navigabene, è solo una enumerazione), poi dovresti essere sempre coerente con questo posizionamento sul mercato.
          In tal senso ho chiesto a pio se magari avesse contezza di quanto riportato dal cliente: perché non è la stessa cosa scegliere di sopportare la "perdita" propria sponte ovvero obtorto collo

          RobertoMattioli "ok, ti abbuoniamo il fattaccio ma avere rapporti con te in futuro, anche no grazie"

          ed al riguardo basta solo dirlo (e ripeto, per me ha sbagliato l'OP a postare, doveva continuare privatamente come tutto privatamente si è svolto l'antefatto) che: "non volevamo strascichi ma ce la siamo comunque legata al dito" oppure "a seguito di riesame del pregresso sono cambiate le disposizioni / direttive generali per casi simili".
          E se poi invece fosse risultato a pio che l'abbuono della penale fosse stato allora sollecitato in qualche modo dall'OP ("vi prego, venitemi incontro", "si può rateizzare?", "se proprio non se ne può fare a meno, sono quasi disposto a pagare..."), ça va sans dire che la doglianza dell'OP avrebbe avuto ancora meno senso.

            Non preoccuparti più di tanto, alla fine sono loro quelli che perdono 1-2 potenziali utenze.

            Però non vedo il senso di appiopparti tu il contratto di sua suocera, sembra quasi che tu volessi verificare se "ci stanno con te" o se "se la sono legata al dito" oppure che tu volessi rimediare a quello che era successo un anno fa. E' una cosa contorta e no sense, dì che si arrangi lei col contratto, avrebbe attivato senza problemi. 🤣

            Però rifiutare un cliente perchè un anno fa ha disdetto all'ultimo mi pare una cavolata, da pesci piccoli permalosi... Vodafone o TIM non ti avrebbero mai rifiutato, non si sarebbero nemmeno posti il problema.

            Poi non è chiaro il punto saliente, come mai non hai potuto attivare con loro inizialmente? Per cambio d'idea tuo o per problemi commerciali?

              Legend35 Però rifiutare un cliente perchè un anno fa ha disdetto all'ultimo mi pare una cavolata, da pesci piccoli permalosi...

              Come no...
              Fastweb ti mette in blacklist per tutti i servizi se la usi per triangolare.. e si parla di pochi euro di sim. Molti meno di quelli spesi per un allaccio FTTH.

                Legend35 Per cambio d'idea tuo o per problemi commerciali?

                Sulla base della seguente affermazione

                lucamerega Avendo io una connessione aziendale, mi viene imposto un altro provider.

                pare di capire che il suo datore di lavoro abbia imposto l'utilizzo di fornitura dati da parte di specifico Operatore 🙄

                  Legend35

                  Però non vedo il senso di appiopparti tu il contratto di sua suocera

                  Chiarisco anche questo punto nei limiti della privacy di mia suocera.
                  Alcune spese famigliari preferisco pagarle io. Vengono quindi prese dal mio conto corrente e sono quindi a me intestate.
                  Le motivazioni, ovviamente, possono tranquillamente rimanere in famiglia 😃

                  Legend35

                  Poi non è chiaro il punto saliente, come mai non hai potuto attivare con loro inizialmente? Per cambio d'idea tuo o per problemi commerciali?

                  Spiegato in post precedente

                  mark129

                  ci sarebbe pure da spiegare perché, se il contratto è di tua suocera, tu OP vai ad intestartelo direttamente, o altre quisquilie del genere.

                  Leggi sopra

                  e ripeto, per me ha sbagliato l'OP a postare, doveva continuare privatamente come tutto privatamente si è svolto l'antefatto

                  Perché? Il forum è anche (e soprattutto) un luogo in cui scambiare pareri su ISP oltre che su tecnica.
                  È come se io dicessi che non mi piace la marca di router "Pallino" perché non mi hanno accettato il reso entro i 14 giorni e tu rispondessi che il forum non è il luogo in cui parlarne.
                  Sarà bene che chi compra i router "Pallino" sappia a cosa va incontro.

                    walt
                    Si.. ma se gliela paga il datore di lavoro... a quel punto il "datore di lavoro" doveva anche farsi carico di chiedere a Vodafone il cablaggio... come fosse una seconda sede aziendale.

                      Technetium Fastweb ti mette in blacklist per tutti i servizi

                      Poco male (IMHO)... 🙃

                      lucamerega Vengono quindi prese dal mio conto corrente e sono quindi a me intestate.

                      Faccio così anche io per un familiare (utenza telefonica addebitata su mio c/c personale) MA il contratto è comunque intestato al mio familiare.

                        Technetium

                        Non saprei, ho soltanto fornito il mio parere sul dubbio di @Legend35 ...

                        lucamerega Vengono quindi prese dal mio conto corrente e sono quindi a me intestate

                        Mi pare però una - legittima - scelta arbitraria più che un vincolo tecnico/amministrativo inderogabile 🤔

                          lucamerega Sinceramente io sul codice delle comunicazioni elettroniche non trovo riscontro con gli articoli che hai citato

                          Questo è l'art.7 comma 1:

                          art.3 comma 1:

                          Questo è il documento che ho usato come riferimento: https://drive.google.com/file/d/14nnUL6xNv0HVWZH2o0HnkYKAOfaH7JE1/view
                          Anche cercando su google le intere frasi non trovo alcun riscontro...

                            Anche io ho l'addebito sul mio conto di un utenza di mio suocero ed a lui intestata ... Non mi pare ci sia vincolo tra intestazione contratto e intestazione conto

                              mark129

                              walt

                              darknike

                              È assolutamente una scelta arbitraria. Io, per comodità anche nei rapporti con il fornitore in seguito, preferisco poter parlare diretamente come cliente che non come intermediario.

                              matem7 guarda che non stai leggendo i commi corretti.
                              https://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2013/04/11/codice-delle-comunicazioni-elettroniche
                              Leggi, per es: l'Art. 3 comma 1 C come riportato da me prima:

                                lucamerega A me non sembra per niente quello che hai scritto tu, che cito per completezza:

                                lucamerega Articolo 7, comma 1, del Codice delle Comunicazioni Elettroniche:

                                Gli operatori di reti e di servizi di comunicazione elettronica sono tenuti a fornire i propri servizi a chiunque ne faccia richiesta, alle condizioni stabilite dalle offerte al pubblico, salvo il caso di comprovata impossibilità tecnica.

                                Articolo 3, comma 1, lettera b), del Codice delle Comunicazioni Elettroniche:

                                Per utente finale si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica per scopi privati o professionali, ivi compresa la pubblica amministrazione.

                                Articolo 3, comma 1, lettera c), del Codice delle Comunicazioni Elettroniche:

                                Per fornitore di servizi di comunicazione elettronica si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che offre al pubblico un servizio di comunicazione elettronica, a prescindere dalla tecnologia utilizzata.

                                Soprattutto l'art.7

                                lucamerega Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003)

                                Ti ricordo che questo codice è per l'ultima volta aggiornato nel 2021, che puoi vederlo quì

                                https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/12/09/292/so/43/sg/pdf

                                lucamerega Articolo 7, comma 1, del Codice delle Comunicazioni Elettroniche:

                                Gli operatori di reti e di servizi di comunicazione elettronica sono tenuti a fornire i propri servizi a chiunque ne faccia richiesta, alle condizioni stabilite dalle offerte al pubblico, salvo il caso di comprovata impossibilità tecnica.

                                Non ci siamo proprio

                                Art. 7 originale
                                Ministero e Autorità

                                1. Il Ministero esercita le competenze derivanti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 come modificato dal decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, dal decreto legge 2 gennaio 2001, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3.

                                Art 7. ultimo

                                7 Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (ex art. 7 eecc) [Testo post riforma 2021] (9)

                                In vigore dal 24 dicembre 2021

                                1. Il Presidente e i Commissari dell'Autorità sono nominati e operano ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

                                Non ci siamo proprio

                                lucamerega Articolo 3, comma 1, lettera b), del Codice delle Comunicazioni Elettroniche:

                                Per utente finale si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica per scopi privati o professionali, ivi compresa la pubblica amministrazione.

                                Articolo 3, comma 1, lettera c), del Codice delle Comunicazioni Elettroniche:

                                Per fornitore di servizi di comunicazione elettronica si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che offre al pubblico un servizio di comunicazione elettronica, a prescindere dalla tecnologia utilizzata.

                                Anche quì non ci siamo per nulla

                                Art. 3 originale
                                Principi generali

                                1. Il Codice garantisce i diritti inderogabili di libertà delle persone nell'uso dei mezzi di comunicazione elettronica, nonché il diritto di iniziativa economica ed il suo esercizio in regime di concorrenza, nel settore delle comunicazioni elettroniche.
                                2. La fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, che è di preminente interesse generale, è libera e ad essa si applicano le disposizioni del Codice.
                                3. Sono fatte salve le limitazioni derivanti da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della salute pubblica e della tutela dell'ambiente e della riservatezza e protezione dei dati personali, poste da specifiche disposizioni di legge o da disposizioni regolamentari di attuazione.

                                Art. 3
                                Principi generali (art. 3 eecc e art. 3 Codice 2003) [Testo post riforma 2021] (5)

                                In vigore dal 24 dicembre 2021

                                1. La disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica di cui al presente decreto è volta a salvaguardare, nel rispetto del principio della libera circolazione delle persone e delle cose, i diritti costituzionalmente garantiti di:

                                a) libertà di comunicazione;

                                b) segretezza delle comunicazioni, anche attraverso il mantenimento dell'integrità e della sicurezza delle reti di comunicazione elettronica e l'adozione di misure preventive delle interferenze;

                                c) libertà di iniziativa economica e suo esercizio in regime di concorrenza, garantendo un accesso al mercato delle reti e servizi di comunicazione elettronica secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità.

                                1. La fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, che è di preminente interesse generale, è libera e ad essa si applicano le disposizioni del decreto.

                                2. Il Ministero, l'Autorità, e le amministrazioni competenti contribuiscono nell'ambito della propria competenza a garantire l'attuazione delle politiche volte a promuovere la libertà di espressione e di informazione, la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei mezzi di comunicazione, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dai principi generali del diritto dell'Unione europea.

                                3. Sono fatte salve le limitazioni derivanti da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della salute pubblica e della tutela dell'ambiente e della riservatezza e protezione dei dati personali, poste da specifiche disposizioni di legge o da disposizioni regolamentari di attuazione.

                                (5) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

                                Non ci siamo proprio !

                                anche in queso link quello da te postato non trova riscontro.

                                lucamerega L'unica eccezione a questa regola si verifica quando l'ISP non è in grado di fornire il servizio al richiedente per motivi tecnici. In questo caso, l'ISP deve motivare il rifiuto al richiedente.

                                Questo più questo

                                lucamerega Alcune spese famigliari preferisco pagarle io. Vengono quindi prese dal mio conto corrente e sono quindi a me intestate.

                                Fa si che l'ISP ha un ottimo motivo tecnico per rifiutarti la connessione: non può mandare il secondo ordine per la stessa UI ad OF, se sa già che hai Vodafone, non può fare un secondo ordinativo per la tua UI, altrimenti dovrebbe pagare ad OF il costo per la seconda borchia.

                                  walt infatti, lui voleva recuperare per la mancata penale cercando di fare un contratto con navigabene, ma ormai loro avevano attaccato la sua foto con il segnale di divieto sopra.

                                  simonebortolin

                                  matem7

                                  Avete ragione, ho sbagliato io a cercare gli articoli (che ora non ritrovo più):
                                  Resta valida la carta dei servizi di Navigabene https://navigabene.it/docs/cds.pdf:

                                  Uguaglianza ed imparzialità
                                  NAVIGABENE fornisce ai propri clienti i propri servizi ispirandosi al principio di uguaglianza tra i Clienti prescindendo da differenze di sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche. NAVIGABENE garantisce eguaglianza di trattamento, a parità di condizioni dei servizi erogati, tra diverse aree geografiche e tra diverse categorie o fasce di Clienti e comunque garantisce la parità di trattamento da intendersi come divieto di ogni ingiustificata discriminazione.

                                  simonebortolin

                                  Fa si che l'ISP ha un ottimo motivo tecnico per rifiutarti la connessione: non può mandare il secondo ordine per la stessa UI ad OF, se sa già che hai Vodafone, non può fare un secondo ordinativo per la tua UI, altrimenti dovrebbe pagare ad OF il costo per la seconda borchia.

                                  Questa l'ho riletta due volte e non l'ho capita.
                                  Si tratta di palazzi diversi... non posso avere due connessioni? Non capisco davvero.

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