lucamerega Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003)
Ti ricordo che questo codice è per l'ultima volta aggiornato nel 2021, che puoi vederlo quì
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/12/09/292/so/43/sg/pdf
lucamerega Articolo 7, comma 1, del Codice delle Comunicazioni Elettroniche:
Gli operatori di reti e di servizi di comunicazione elettronica sono tenuti a fornire i propri servizi a chiunque ne faccia richiesta, alle condizioni stabilite dalle offerte al pubblico, salvo il caso di comprovata impossibilità tecnica.
Non ci siamo proprio
Art. 7 originale
Ministero e Autorità
- Il Ministero esercita le competenze derivanti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 come modificato dal decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, dal decreto legge 2 gennaio 2001, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3.
Art 7. ultimo
7 Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (ex art. 7 eecc) [Testo post riforma 2021] (9)
In vigore dal 24 dicembre 2021
- Il Presidente e i Commissari dell'Autorità sono nominati e operano ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
Non ci siamo proprio
lucamerega Articolo 3, comma 1, lettera b), del Codice delle Comunicazioni Elettroniche:
Per utente finale si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica per scopi privati o professionali, ivi compresa la pubblica amministrazione.
Articolo 3, comma 1, lettera c), del Codice delle Comunicazioni Elettroniche:
Per fornitore di servizi di comunicazione elettronica si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che offre al pubblico un servizio di comunicazione elettronica, a prescindere dalla tecnologia utilizzata.
Anche quì non ci siamo per nulla
Art. 3 originale
Principi generali
- Il Codice garantisce i diritti inderogabili di libertà delle persone nell'uso dei mezzi di comunicazione elettronica, nonché il diritto di iniziativa economica ed il suo esercizio in regime di concorrenza, nel settore delle comunicazioni elettroniche.
- La fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, che è di preminente interesse generale, è libera e ad essa si applicano le disposizioni del Codice.
- Sono fatte salve le limitazioni derivanti da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della salute pubblica e della tutela dell'ambiente e della riservatezza e protezione dei dati personali, poste da specifiche disposizioni di legge o da disposizioni regolamentari di attuazione.
Art. 3
Principi generali (art. 3 eecc e art. 3 Codice 2003) [Testo post riforma 2021] (5)
In vigore dal 24 dicembre 2021
- La disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica di cui al presente decreto è volta a salvaguardare, nel rispetto del principio della libera circolazione delle persone e delle cose, i diritti costituzionalmente garantiti di:
a) libertà di comunicazione;
b) segretezza delle comunicazioni, anche attraverso il mantenimento dell'integrità e della sicurezza delle reti di comunicazione elettronica e l'adozione di misure preventive delle interferenze;
c) libertà di iniziativa economica e suo esercizio in regime di concorrenza, garantendo un accesso al mercato delle reti e servizi di comunicazione elettronica secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità.
La fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, che è di preminente interesse generale, è libera e ad essa si applicano le disposizioni del decreto.
Il Ministero, l'Autorità, e le amministrazioni competenti contribuiscono nell'ambito della propria competenza a garantire l'attuazione delle politiche volte a promuovere la libertà di espressione e di informazione, la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei mezzi di comunicazione, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dai principi generali del diritto dell'Unione europea.
Sono fatte salve le limitazioni derivanti da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della salute pubblica e della tutela dell'ambiente e della riservatezza e protezione dei dati personali, poste da specifiche disposizioni di legge o da disposizioni regolamentari di attuazione.
(5) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.
Non ci siamo proprio !
anche in queso link quello da te postato non trova riscontro.
lucamerega L'unica eccezione a questa regola si verifica quando l'ISP non è in grado di fornire il servizio al richiedente per motivi tecnici. In questo caso, l'ISP deve motivare il rifiuto al richiedente.
Questo più questo
lucamerega Alcune spese famigliari preferisco pagarle io. Vengono quindi prese dal mio conto corrente e sono quindi a me intestate.
Fa si che l'ISP ha un ottimo motivo tecnico per rifiutarti la connessione: non può mandare il secondo ordine per la stessa UI ad OF, se sa già che hai Vodafone, non può fare un secondo ordinativo per la tua UI, altrimenti dovrebbe pagare ad OF il costo per la seconda borchia.