simonebortolin Non c'entra nulla l'ultimo comma. Ma proprio nulla con il caso in questione.
Inoltre ho risposto in questa maniera al tuo post aggressivo e poco rispettoso del "ah non vale la legge del baratto o la legge del gol"... sempre ad una persona che non consci, s'intende...
Sempre dal sito che secondo te non c'entra una ma+++...
"Gli interessi sono dovuti di diritto, in ragione del tasso legale, dal momento della scadenza del credito e se il credito è liquido, cioè se è determinato nel suo ammontare (cosiddetti interessi corrispettivi).
In caso diverso gli interessi sono dovuti dal momento della costituzione in mora del debitore (art. 1224 c.c.). "
Mah!