ARTICOLO 14 - DIVIETO Dl CESSIONE DELLA CONVENZIONE
14.1. La presente Convenzione non può essere ceduta. Le cessioni di azienda e di rami di azienda, nonché
gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all’impresa del Beneficiario non hanno
singolarmente effetto nei confronti della Concedente fino a che il cessionario, ovvero il soggetto
risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto ad informare
Infratel Italia e non abbia documentato il possesso dei requisiti di ordine generale e idoneità
professionale previsti dal Bando.
14.2. Nei 60 (sessanta) giorni successivi, la Concedente potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto nella
titolarità della Convenzione qualora, in relazione alle comunicazioni di cui al comma precedente, non
risultino sussistere i requisiti di ammissibilità previsti dal Bando in capo al soggetto subentrante,
restando inteso che, in caso di mancata formulazione del dissenso entro il predetto termine di 60
(sessanta) giorni, il consenso alla cessione della Convenzione si intenderà prestato.