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  • [GUIDA]: Aprire Conciliazione su CONCILIAWEB

Luigi005 ma bisogna stare in diretta per parlare con il conciliatore?

Si.
l'udienza avviene sempre in diretta, e siete sempre in tre. tu, un incaricato dell'operatore, e l'arbitro designato dal Co.Re.Com
Si partecipa tramite videochiamata via teams oppure anche tramite una semplice telefonata. Al giorno e ora stabiliti, l'arbitro chiama prima te, e poi l'operatore, attivando una conferenza a tre. audio oppure audio/video a seconda del metodo scelto.

nico92xp i hanno detto prima della chiamata che se va bene altrimenti posso procedere per Via Legale con Avvocato, quindi se non si presentano (so che capita) devi andare con l'Avvocato.

non serve ancora l'avvocato. Puoi procedere sempre con conciliaweb, ma invece che il pulsante indicato dalla freccia rossa, clicca su quello indicato dalla freccia verde.

la procedura di definizione (GU14) si differisce dalla istanza di conciliazione perchè se non interviene un accordo tra le parti è l'AGCOM che delibera, e l'atto è VINCOLANTE per l'operatore. copio e incollo dal sito dell'autority:

"Entro 180 giorni dalla data di deposito della domanda di definizione, viene adottato il provvedimento finale, a meno che tra le parti non sia intervenuto un accordo in udienza oppure tra le parti medesime. Il provvedimento decisorio costituisce un ordine dell'Autorità che, oltre ad essere tempestivamente comunicato alle parti, viene pubblicato sul sito web dell'AGCOM e del Corecom"

insomma, a questo punto se l'operatore non fa quello che AGCOM ordina, sono ca**i.
l'unica alternativa che ha l'operatore per non pagare è un ricorso al TAR.

Veehxia Vorrei sottolineare che fare una conciliazione non è l'equivalente di una sentenza di tribunale e che l'ISP può tranquillamente lavarsene le mani del verdetto.

assolutamente Falso.

se si raggiunge un accordo tra le parti, vi è un documento firmato da entrambi con gli accordi raggiunti.
Esso ha la medesima equivalenza di un contratto firmato, piu che di un verdetto. (perche non di verdetto si tratta).

per il tuo caso particolare, guarda il post precedente al tuo, non vedendo arrivare il resto avresti potuto procedere mediante richiesta di definizione GU14, a quel punto si,si sarebbe arrivati ad una sorta di verdetto vincolante per l'operatore, appellabile solamente davanti al TAR.

Anzi.... se sono trascorsi meno di 5 anni dalla conciliazione, direi che sei ancora in tempo.

  • mark129 ha risposto a questo messaggio

    nushuth leggendo la guida mi sembra di rivivere quando ero andato io in conciliazione con Vodafone per 200 e qualcosa €
    .
    L'unica precisazione mi pare che gli otp siano 2 uno alla registrazione e uno quando invii la pratica (o forse era perché avevo fatto la delega a me).
    Eventualmente magari due commentini per la delega la farei che torna utile sicuramente in tantissimi casi.
    Nel mio caso Vodafone non rispose dopo un mese e l'arbitro sollecitò e giungemmo ad accordo in 2 giorni, soldi rimborsati poi in 4-5 mesi.

      Giann L'unica precisazione mi pare che gli otp siano 2 uno alla registrazione e uno quando invii la pratica

      Grazie per aver condiviso la tua esperienza. non è piu cosi, nel senso che oggi non si fa piu la registrazione, oggi è obbligatorio SPID. E' vero però che SPID impone autenticazione 2FA (two-factor authentication) e che dunque il login si compone di tre fattori: username/password/OTP

      nushuth lavoro pazzesco! Spero di non averne mai bisogno...ma guida utilissima!
      Grazie mille 🙏😃

      Ottimo lavoro, da sapere che è sul forum e da tirare fuori all’occorrenza 👌🏻

      nushuth assolutamente Falso.

      Non è proprio "assolutamente falso" ma dipende un po' da quale prospettiva si guardi la cosa.

      Un provvedimento dell'Autorità è un ordine a cui l'operatore DEVE conformarsi: se non lo fa, è soggetto a sanzione a suo carico, ed in questo senso è vero che l'operatore non può semplicemente lavarsene le mani.
      Però potrebbe in ipotesi ancora non pagare quanto deve al ricorrente: detto malamente, l'Autorità, può "solo" imporre una multa "aggiuntiva" ma non può pignorare qualcosa all'operatore in favore dell'utente creditore.
      Quest'ultimo, nel caso, al fine di essere pagato, dovrà attivarsi lui in sede giurisdizionale per richiedere l'esecuzione del provvedimento dell'Autorità.

      E' anche ovvio che un operatore che vuole stare sul mercato ragionevolmente non va a pigliarsi pure la sanzione per inottemperanza ad un provvedimento dell'Autorità ma in linea generale (tanti sono i casi della vita) non è nemmeno assolutamente certo che il ricorrente riceva quanto dovuto, soprattutto entro i termini.

      2 mesi dopo

      ciao ragazzi purtroppo è dal 19 aprile che ho un problema con sky pay tv, non si riesce più ad attivare nessun pacchetto e non sanno più che pesci prendere,ho aperto una SMA ma l'operatore non ha risposto e si è chiusa con un verbale di mancato accordo...ora l'unica cosa è fare il modello GU14...volevo sapere come funzionava visto che non ero mai andato oltre. Grazie

      2 mesi dopo

      @mark129 sai se c'è un limite temporale entro cui aprire una pratica di conciliazione dopo la risposta dell'operatore alla PEC di reclamo?

      • mark129 ha risposto a questo messaggio

        JohnnyEnglish

        Non è possibile dare una risposta omnicomprensiva e certa (alla tua domanda per dove e come è stata posta).

        Entro questo preambolo, non c'è un limite esplicito per contestare una fattura commerciale, se a quello ti riferisci ma resta quello implicito della prescrizione del relativo credito (per le bollette, 2 anni).

        Proceduralmente, non mi risultano termini perentori diversi per la proposizione dell'istanza (ma non è che ne faccia tutti i giorni, anzi).

        • Ocean ha risposto a questo messaggio

          mark129 non c'è un limite esplicito per contestare una fattura commerciale, se a quello ti riferisci ma resta quello implicito della prescrizione del relativo credito (per le bollette, 2 anni).

          Occhio, perché la quasi totalità delle carte del cliente/servizi dei nostri operatori, prevede un tempo max entro cui contestare la fattura (solitamente 30 o 45 o 60gg) dalla data della sua emissione o ricezione: diversamente la clausula prevede che gli importi si intendano accettati.

          Esiste poi un secondo limite temporale di 3 mesi, imposto dal Regolamento indennizzi Agcom (art. 14 c. 4), nel caso in cui si vogliano far valere gli indennizzi in esso previsti (mancata o ritardata risposta al reclamo ad es.).

          Un terzo limite di 6 mesi, dettato dalla Legge sulla privacy (art. 123 c. 2) che, in sede di contenzioso, il gestore invocherà a suo favore, adducendo che possono essere presi in considerazione solo i dati di traffico antecedenti di sei mesi la contestazione stessa e ciò a garanzia del diritto di difesa dell’operatore.

          L'ultimo limite di 2 anni, che è quello a cui fa riferimento mark129.

          Quindi il mio consiglio è quello di fare riferimento al limite sempre più stringente dei quattro, ovvero a quello presente nella carta servizi del vostro operatore.

          • mark129 ha risposto a questo messaggio

            Ocean Occhio, perché la quasi totalità delle carte del cliente/servizi dei nostri operatori, prevede un tempo max entro cui contestare la fattura (solitamente 30 o 45 o 60gg) dalla data della sua emissione o ricezione: diversamente la clausula prevede che gli importi si intendano accettati.

            Non mi risulta che ci siano eccezioni alla disciplina codicistica.

            Innanzitutto queste non possono rinvenirsi nelle cd. Carte dei Servizi che è una panoplia di obblighi che il fornitore assume volontariamente ed unilaterlamente e non di diritti che lo stesso abbia in forza del contratto: ove risultino termini, questi devono risultare nelle Condizioni Generali di Contratto.

            Non mi risultano eccezioni per un motivo fondamentale: l'emissione di fattura da parte del creditore è atto unilaterale del medesimo e come tale non è idoneo a formare prova di acquiescenza o riconoscimento del debito, come non lo è anche l'eventuale pagamento della fattura in questione (almeno a livello consumeristico: ci sono eccezioni parziali per chi è soggetto alla tenuta di libri contabili, nei quali l'iscrizione della fattura del fornitore può fare prova, cd. fatture passive).

            Quello che spesso accade è che possono venire meno tutti o parte dei diritti / facoltà garantiti al cliente dalla Carta dei Servizi (per es. riguardo la sospensione del servizio o le procedure di riscossione coattiva): della serie, "Caro cliente, ti avevo promesso che in caso di reclamo mi sarei comportato così ed invece in questo caso non lo farò".

            Tra l'altro se fosse come dici, che bastino dei termini eventualmente assunti dal fornitore in sede non negoziale nelle CGC, questo svuoterebbe del tutto la disciplina codicistica, innovata nel 2020 a riguardo specificamente per le fatture dei contratti per adesione di luce, acqua, gas e comunicazioni elettroniche (che appunto prevedono tutti Condizioni Generali di Contratto), termini che sono in genere stringenti (più di quanto riportavi, mi pare: per es. TIM prevede - art. 25 CGC - 15gg circa, richiedendo che i reclami, per essere sottoposti alle garanzie della propria Carta dei Servizi, vadano presentati entro la data di scadenza della fattura stessa).

            Ocean nel caso in cui si vogliano far valere gli indennizzi in esso previsti (mancata o ritardata risposta al reclamo ad es.)

            No, l'esclusione vale per i disservizi, non per le illegittime fatturazioni o il mancato riscontro ad un reclamo.

            Ocean adducendo che possono essere presi in considerazione solo i dati di traffico antecedenti di sei mesi la contestazione stessa e ciò a garanzia del diritto di difesa dell’operatore.

            I dati di traffico necessari ai fini della fatturazione: necessarietà che non vale, per es., per tutti i contratti di abbonamento "flat" Internet o per la contestazione di voci di fatturazione non relative al traffico e comunque con l'espressa eccezione dell'ultimo capoverso dello stesso comma 4 "salva l'ulteriore specifica conservazione necessaria per effetto di una contestazione anche in sede giudiziale".

            • Ocean ha risposto a questo messaggio

              mark129 No, l'esclusione vale per i disservizi, non per le illegittime fatturazioni o il mancato riscontro ad un reclamo.

              No.
              In caso di reclamo per errata fatturazione proposto dopo 3 mesi, nell'ipotesi in cui la contestazione sia fondata e si ricorra a procedura di definizione presso Agcom, verrà si rimborsata/stornata la fattura per ciò che riguarda gli importi errati, ma l'eventuale indennizzo per mancata/ritardata risposta a quel reclamo non verrà accordato.

              • mark129 ha risposto a questo messaggio

                Ocean verrà si rimborsata/stornata la fattura per ciò che riguarda gli importi errati

                Ed "anche il pagamento di una penale pari al 10 per cento dell'ammontare contestato e non dovuto e, comunque, per un importo non inferiore a 100 euro" (come meglio di me sai perché io ho parlato di illegittima fatturazione, non errata e basta).

                Ocean l'eventuale indennizzo per mancata/ritardata risposta a quel reclamo

                Termine non generale e solo ordinativo, vista la lettera del regolamento "dal momento in cui ne è venuto a
                conoscenza o avrebbe potuto venirne a conoscenza secondo l’ordinaria diligenza
                " (vedi per es. la recente comunicazione di WindTre in merito ai costi di cessazione che può essere senz'altro eccepita per una eventuale rimessione in termini anche in definizione)
                Se si versa in materia di condotte illegittime si versa in regime di 2043 c.c., per cui il ricorrente può (deve) presentare prova di quando sia venuto a conoscenza del danno subito e dalla data eventualmente provata decorreranno i termini.

                8 mesi dopo

                Buongiorno , volevo chiedervi un'informazione , ho fatto un reclamo presso conciliaweb per un problema con vodafone tramite un'associazione consumatori di cui sono socio poichè non sapevo che potevo aprirla anche io, oggi abbiamo avuto il responso di un rimborso per tale disservizio di euro 200 , ora però l'avvocato della mia associazione mi ha detto che questi 200 euro sono ripartiti in questo modo 100 per il mio rimborso e 100 euro per la sua pratica , quando ho eseguito tale richiesta con loro però mi è stato detto che io non dovevo pagare nessun avvocato ed infatti nel verbale di accordo non si menzione nessuna parcella per l'avvocato , secondo voi è corretto che devo corrisponde metà del rimborso ? grazie a chi mi deluciderà di questo

                • Gio95 ha risposto a questo messaggio
                • Gio95 ha messo mi piace.
                  3 mesi dopo

                  sasayan87 ciao, alla fine com è andata? Hai risolto? Novità?

                  un mese dopo

                  Giann Ciao, scusa sai come funziona con la delega? Quando si avvia la procedura c'è la possibilità di delegare già nel form che si compila?

                  • Giann ha risposto a questo messaggio

                    Deki no mi pare che va fatta dopo, una volta che accedi e vedi la scheda della conciliazione in corso e puoi designare i delegati. Ma non ne sono sicuro ormai saran passati due anni da quando ci ero passato

                    • Deki ha risposto a questo messaggio
                    • Deki ha messo mi piace.

                      Giann Cmq è easy fare la delega, giusto? E il delegato deve entrare con il suo SPID?

                      • Giann ha risposto a questo messaggio

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