Ocean Occhio, perché la quasi totalità delle carte del cliente/servizi dei nostri operatori, prevede un tempo max entro cui contestare la fattura (solitamente 30 o 45 o 60gg) dalla data della sua emissione o ricezione: diversamente la clausula prevede che gli importi si intendano accettati.
Non mi risulta che ci siano eccezioni alla disciplina codicistica.
Innanzitutto queste non possono rinvenirsi nelle cd. Carte dei Servizi che è una panoplia di obblighi che il fornitore assume volontariamente ed unilaterlamente e non di diritti che lo stesso abbia in forza del contratto: ove risultino termini, questi devono risultare nelle Condizioni Generali di Contratto.
Non mi risultano eccezioni per un motivo fondamentale: l'emissione di fattura da parte del creditore è atto unilaterale del medesimo e come tale non è idoneo a formare prova di acquiescenza o riconoscimento del debito, come non lo è anche l'eventuale pagamento della fattura in questione (almeno a livello consumeristico: ci sono eccezioni parziali per chi è soggetto alla tenuta di libri contabili, nei quali l'iscrizione della fattura del fornitore può fare prova, cd. fatture passive).
Quello che spesso accade è che possono venire meno tutti o parte dei diritti / facoltà garantiti al cliente dalla Carta dei Servizi (per es. riguardo la sospensione del servizio o le procedure di riscossione coattiva): della serie, "Caro cliente, ti avevo promesso che in caso di reclamo mi sarei comportato così ed invece in questo caso non lo farò".
Tra l'altro se fosse come dici, che bastino dei termini eventualmente assunti dal fornitore in sede non negoziale nelle CGC, questo svuoterebbe del tutto la disciplina codicistica, innovata nel 2020 a riguardo specificamente per le fatture dei contratti per adesione di luce, acqua, gas e comunicazioni elettroniche (che appunto prevedono tutti Condizioni Generali di Contratto), termini che sono in genere stringenti (più di quanto riportavi, mi pare: per es. TIM prevede - art. 25 CGC - 15gg circa, richiedendo che i reclami, per essere sottoposti alle garanzie della propria Carta dei Servizi, vadano presentati entro la data di scadenza della fattura stessa).
Ocean nel caso in cui si vogliano far valere gli indennizzi in esso previsti (mancata o ritardata risposta al reclamo ad es.)
No, l'esclusione vale per i disservizi, non per le illegittime fatturazioni o il mancato riscontro ad un reclamo.
Ocean adducendo che possono essere presi in considerazione solo i dati di traffico antecedenti di sei mesi la contestazione stessa e ciò a garanzia del diritto di difesa dell’operatore.
I dati di traffico necessari ai fini della fatturazione: necessarietà che non vale, per es., per tutti i contratti di abbonamento "flat" Internet o per la contestazione di voci di fatturazione non relative al traffico e comunque con l'espressa eccezione dell'ultimo capoverso dello stesso comma 4 "salva l'ulteriore specifica conservazione necessaria per effetto di una contestazione anche in sede giudiziale".