MaxDepo Ah, le delizie della normativa italiana....
Diciamo che un provvedimento giurisdizionale (quali quelli trasmessi via PEC dagli avvocati nel corso di un procedimento) hanno natura particolare, specialmente per quanto riguarda la tempestività.
Da quel che mi risulta, i termini vengono interrotti dalla PEC SE l'avvocato rinotifica fisicamente al domicilio, ma la PEC respinta non vale per acquisire come conosciuto il suo contenuto (conoscenza integrata SOLO dalla comunicazione fisica).
Quanto ciò sia analogamente estensibile ad altro genere di comunicazioni via PEC è oggetto di dibattito, per cui nell'ottica di un possibile giudizio (anche al Corecom) IMVHO non mi limiterei a constatare il respingimento e basta.