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  • Legittimità adeguamento prezzi contratti luce e gas

jeppone81 “Pertanto, in esecuzione del provvedimento dell’Autorità, le citate società non potranno variare le condizioni economiche delle forniture ai consumatori, ai condomini e alle microimprese che non hanno una effettiva scadenza.”

Quindi a noi di Engie non cambierà nulla dato che hanno sempre e solo modificato a periodo di prezzo bloccato concluso. Anche se nell’oggetto della lettera c’era scritto “modifica unilaterale”. Giusto?

    curlymoka Se nelle lettere e sopratutto sui CONTRATTI non è indicato chiaramente la data di scadenza del prezzo bloccato, queste sono da considerarsi nulle. Siccome Engie le ha inviate tutte senza tale data, praticamente l’Autorità le ha bloccate di fatto proprio tutte.
    I contratti di queste società fornitrici la durata del contratto è INDETERMINATA, quindi non c’è una scadenza vera e propria degli stessi.

      È quello che ho capito anch'io

      curlymoka Ci potrebbe essere l'appiglio al fatto che i contratti sono a tempo indeterminato:

      "L’Autorità ha, quindi, nei limiti esplicitati, confermato i provvedimenti cautelari nei confronti di Enel, Eni, Edison, Acea ed Engie sospendendo l’efficacia di tutte le comunicazioni di modifiche unilaterali e/o rinnovo/aggiornamento/variazione delle condizioni economiche di offerta di contratti a tempo indeterminato, prive di una chiara, effettiva e predeterminata o predeterminabile scadenza."

      Qui il provvedimento specifico per Engie : https://www.agcm.it/dotcmsdoc/allegati-news/PS12468%20sosp%20Engie.pdf

      gianbyte intendi che non c’è scritto la data effettiva ma solo il numero di mesi? Perché nella mia c’è scritto quando partono i nuovi prezzi e c’è scritto la durata.

        curlymoka Intendo al fatto che nel contratto è scritto che la durata contrattuale è “indeterminata” e nella lettera non c’è scritto “il suo prezzo è in scadenza in data x-XX-xxxx”.
        Per quanto riguarda la nota di aggiornamento sul prezzo, secondo AGCM, la nota fuori dalle condizioni del contratto, che parla semplicemente di prezzo bloccato per 12 o 24 o X mesi, non basta per predeterminare una scadenza contrattuale, perchè appunto non parla di prezzo scaduto, ma solo di prezzo bloccato.

        Io del nuovo dispositivo dell'Autorità contro Enel, di cui alla lettera a), non è che ci ho capito poi tanto:

        DELIBERA
        di revocare parzialmente il provvedimento adottato il 12 dicembre 2022 nei confronti della società Enel Energia S.p.A., confermandolo nella sola parte in cui dispone che la stessa:
        a) sospenda provvisoriamente ogni attività diretta a comunicare e ad applicare la variazione o il rinnovo delle condizioni economiche dei contratti in scadenza, avuto riguardo ai contratti a tempo indeterminato per i quali non era specificamente individuata o comunque predeterminabile una scadenza delle stesse, confermando fino all’effettiva scadenza ovvero fino al 30 aprile 2023, le condizioni di fornitura precedentemente vigenti, comunicando individualmente ai consumatori interessati dalle predette comunicazioni, e con la medesima forma, l’applicazione delle precedenti condizioni di fornitura, ovvero, nel caso in cui i termini di perfezionamento delle nuove comunicazioni non siano ancora scaduti, l’inefficacia delle modifiche proposte;

        @PauloMurineddu Io che a luglio ho ricevuto una comunicazione generica di "nuove condizioni economiche", senza nessunissimo riferimento alla scadenza dell'offerta né nell'oggetto né nel corpo della lettera, che cosa dovrei aspettarmi da questo nuovo provvedimento, visto che a me le nuove tariffe le hanno già applicate e fatturate dal 1° novembre?

        Dove il dispositivo dice: "confermando fino all’effettiva scadenza ovvero fino al 30 aprile 2023", quell'ovvero ha il significato di cioè o di oppure? Perché secondo me il senso cambia. Se possibile ora mi sento più confuso di prima.

          Dario-D

          Secondo me se nel tuo contratto non era in origine indicata una data di scadenza delle condizioni economiche già definita, la comunicazione di variazione non è valida. Però anche se c'era potresti comunque essere in un caso simile al mio, in cui la data di validità indicata nella comunicazione non è compatibile con le tempistiche di variazione indicata nel contratto.

          Comunque quell'ovvero, in quella frase io lo interpreto come oppure, nel senso di confermare le precedenti condizioni fino alla loro scadenza oppure fino al 30 aprile.

          • Dario-D ha risposto a questo messaggio

            Dario-D quell'ovvero ha il significato di cioè o di oppure?

            Nei documenti legali si usa quasi sempre con il senso di oppure

            magick81 La compatibilità c'è tutta perché, andando a sfogliare le carte archiviate, la fornitura è attiva dal 1° novembre 2019 e negli scorsi anni mi hanno rinnovato l'offerta ogni 12 mesi con dei lievi ritocchi di prezzo. Nella comunicazione di questo luglio effettivamente non c'era nessun riferimento al fatto che l'offerta fosse in scadenza, tantomeno quindi era presente una data di scadenza. So che la mia offerta era in scadenza solamente perché possiedo ancora il foglio volante delle Condizioni Tecnico Economiche (CTE) dell'offerta sottoscritta nel 2019, dove si dice che "L'offerta prevede un prezzo della componente energia biorario fisso e invariabile per 12 mesi decorrenti dalla Data di attivazione della fornitura". Suppongo che non tutti abbiano conservato tale foglio volante.

              Dario-D L'offerta prevede un prezzo della componente energia biorario fisso e invariabile per 12 mesi decorrenti dalla Darta di attivazione della fornitura

              Che poi dice offerta fisso ed invariabile, non dice offerta con scadenza il, che è quello che chiede l'AGCM.

                Dario-D la fornitura è attiva dal 1° novembre 2019 e negli scorsi anni mi hanno rinnovato l'offerta ogni 12 mesi

                E allora se la variazione è al 1° novembre ho paura che sia valida.

                Mirus86 Che poi dice offerta fisso ed invariabile, non dice offerta con scadenza il, che è quello che chiede l'AGCM.

                Fisso e invariable "per 12 mesi", pone un termine per cui non è a tempo indeterminato. Questo chiede l'AGCM, non che ci sia scritto "con scadenza il".
                Caso limite che non so come potrebbe finire in una causa legale. Potrebbe provare a reclamare via pec e poi in conciliazione, ma più di questo io non farei perché potrebbe non valerne la pena.

                • Mirus86 ha risposto a questo messaggio

                  magick81 Fisso e invariable "per 12 mesi", pone un termine per cui non è a tempo indeterminato. Questo chiede l'AGCM, non che ci sia scritto "con scadenza il".
                  Caso limite che non so come potrebbe finire in una causa legale. Potrebbe provare a reclamare via pec e poi in conciliazione, ma più di questo io non farei perché potrebbe non valerne la pena.

                  Il fatto che se leggi l'impianto di AGCM hanno sempre fatto riferimento alle missive inviate indicando queste frase:

                  1. Dalle comunicazioni inviate alla clientela relative alle nuove condizioni
                    economiche - sia quelle presentate come modifiche unilaterali che quelle
                    definite di aggiornamento condizioni economiche in scadenza - emerge che
                    ENGIE non ha precisato l’effettiva data di scadenza dell’offerta iniziale, o
                    degli eventuali rinnovi intervenuti nel corso del rapporto contrattuale. In altri
                    casi, risulta inoltre che la Società ha proceduto all’aggiornamento delle
                    condizioni economiche a prescindere dalla reale scadenza dell’offerta.
                  1. Con riferimento sia alle comunicazioni inviate fino a fine luglio che a
                    quelle comunicate successivamente al 10 agosto, si evidenzia che non risulta
                    condivisibile quanto sostenuto dal Professionista in ordine al fatto che non
                    sussisterebbero i presupposti per l’adozione del provvedimento cautelare, in
                    quanto questi non avrebbe attuato alcuna modifica unilaterale delle condizioni
                    contrattuali in vigore con i propri clienti, oggetto invece del divieto introdotto
                    dall’art. 3 del Decreto Legge n. 115/2022. Al riguardo, si osserva che
                    l’Autorità, attraverso l’adozione di misure cautelari, ha inteso bloccare,
                    nell’ambito dei contratti a tempo indeterminato, le modifiche unilaterali delle
                    condizioni economiche delle forniture, comunicate dalla società di vendita alla
                    propria clientela, in ragione della non precisata ma soltanto asserita scadenza
                    del periodo di validità delle condizioni economiche di offerta.
                    L’assenza di tale elemento, unitamente al modus operandi assunto della
                    Società nell’interlocuzione con gli utenti, ha indebitamente condizionato gli
                    stessi nell’esercizio di un loro diritto, non ponendoli nella condizione di poter
                    comprendere se le variazioni applicate dal professionista fossero legittime,
                    tenuto conto del disposto del Decreto Aiuti-bis.
                  1. Infatti, finanche le comunicazioni denominate da ENGIE - dopo l’entrata
                    in vigore del Decreto Aiuti-bis – “Aggiornamento condizioni economiche della
                    fornitura” (cfr. fig. 2), indicavano genericamente che “il prezzo della fornitura
                    da lei sottoscritto sta per giungere alla scadenza naturale contrattualmente
                    prevista”, senza tuttavia precisare la data effettiva della stessa
                  1. Ne consegue che la condotta in esame, ossia l’asserito rinnovo delle
                    condizioni economiche di fornitura, non è stato frutto - almeno in buona parte
                    dei casi - della effettiva, predeterminata e nota scadenza delle condizioni
                    economiche di offerta, realizzandosi così, nella sostanza, l’elusione
                    dell’obbligo, di cui al citato art. 3, di sospensione dell’efficacia di ogni
                    eventuale clausola contrattuale che consente all’impresa fornitrice di
                    modificare unilateralmente il prezzo dell’energia. Pertanto, anche le
                    comunicazioni che richiamano la scadenza dell’offerta, senza però che la
                    stessa fosse specificamente indicata, ovvero predeterminata e
                    predeterminabile, lungi dal configurare “un rinnovo contrattuale liberamente
                    pattuito dalle parti”, integrano invero una fattispecie di modifica unilaterale,
                    sospesa ex articolo 3 del Decreto Aiuti-bis sino al 30 aprile 2023. Con la
                    conseguenza che un tale modus operandi rappresenta una pratica commerciale
                    scorretta suscettibile di ostacolare il diritto contrattuale degli utenti a non
                    vedere temporaneamente aumentate le condizioni economiche delle loro
                    forniture, condizionandoli indebitamente al pagamento di maggiorazioni in
                    realtà non applicabili durante la vigenza della norma suddetta.

                  a) sospenda provvisoriamente l’applicazione delle nuove condizioni
                  economiche indicate nelle comunicazioni di proposta di modifica unilaterale
                  del contratto inviate prima del 10 agosto o nelle comunicazioni di proposta di
                  aggiornamento delle condizioni economiche inviate dopo il 10 agosto, avuto
                  riguardo a contratti a tempo indeterminato per i quali non era specificamente
                  individuata o comunque predeterminabile una scadenza delle stesse,
                  confermando fino all’effettiva scadenza ovvero fino al 30 aprile 2023 le
                  condizioni di fornitura precedentemente vigenti, comunicando
                  individualmente ai consumatori interessati dalle predette comunicazioni, e con
                  la medesima forma, l’applicazione delle precedenti condizioni di fornitura,
                  ovvero, nel caso in cui i termini di perfezionamento delle nuove
                  comunicazioni non siano ancora scaduti, l’inefficacia delle modifiche
                  proposte;
                  b) comunichi individualmente e con la medesima forma ai consumatori che
                  hanno esercitato il diritto di recesso a seguito della comunicazione di proposta
                  di modifica unilaterale inviata prima del 10 agosto o di aggiornamento delle
                  condizioni economiche inviata successivamente a tale data, avuto riguardo a
                  contratti a tempo indeterminato per i quali non era specificamente individuata
                  o comunque predeterminabile una scadenza delle condizioni economiche di
                  fornitura, la possibilità di ritornare in fornitura alle precedenti condizioni
                  economiche fino all’effettiva scadenza ovvero fino al 30 aprile 2023

                  Inoltre scrivono che non è che contestano il fatto che l'offerta sia in scadenza e non vada cambiata per effetto del decreto in questione, ma che engie non ha mai dato i dati necessari ed imprescindibili in ogni comunicazione di quale sia la effettiva scadenza, ma danno comunicazioni generiche che non permettono di verificare al cliente se si è realmente in scadenza o no.

                    Mirus86

                    Capisco che vuoi dire e posso anche essere d'accordo, ma devo far notare che se nella lettera di variazione non è indicata la data di scadenza delle nuove condizioni economiche si potrebbe interpretare che fa fede quanto previsto dal contratto. Dubito che in sede di giudizio civile si possa far valere davanti al giudice che non si era a conoscenza che le condizioni economiche fossero in scadenza perché il contratto è stato firmato e lo si deve conoscere.
                    Cercando su internet poi ho letto che secondo l'orientamento della giurisprudenza, che comunque da noi non vale come precedente, i provvedimenti dell'AGCM hanno semplice valore probatorio e chiaramente la decisione finale è sempre demandata al giudice. Non dico che non si potrebbe vincere, ma secondo me non c'è la certezza e il gioco potrebbe non valere il rischio di una sentenza sfavorevole.
                    Chiaramente felice di sbagliarmi.

                    Mirus86 Io però non riesco a capire questo ultimo punto, nella lettera che ho ricevuto io c’è scritto chiaramente che le condizioni economiche in vigore scadevano tra tre mesi, e insieme alle nuove tariffe c’è scritto pure la data di quando partiranno e per quanti mesi saranno mantenute (nel mio caso 24 come è sempre stato, quindi va da se che se le nuove condizioni partono il primo di settembre la scadenza del prezzo fisso attuale è a fine agosto). La data di scadenza delle tariffe in vigore l’avevo ricevuta nella variazione precedente. Quindi non capisco come faceva l’utente a non sapere che era effettivamente in scadenza.

                    • Mirus86 ha risposto a questo messaggio

                      curlymoka Perché loro scrivono sono passati tot mesi, ma effettivamente in alcuni casi non era così ed indicare genericamente sono passati tot mesi non permette di verificare se questa affermazione è vera. Quello che chiede AGCM è che tu indichi nella missiva la data di inizio e la data di scadenza effettiva e non un'indicazione generica sono passati tot mesi senza avere informazioni per verificare che ciò sia vero.

                      Diciamo che AGCM ha bacchettato engie sulla forma con cui queste comunicazioni sono state mandate perché non sono chiare ad una prima lettura e non permette di constatare effettivamente se si è in regime di articolo 3 del DDL o no e quindi di conseguenza non da modo di far capire all'utente se è vero quanto scritto o no.

                      Poi se l'utente lo sa veramente o no è un altro paio di maniche.

                      Infatti in altre delibere non è che abbiano dato contro rispetto a quello che ha fatto engie, poiché davano molti più dati per valutare la situazione.

                        @Mirus86 @curlymoka Ma adesso, con l'approvazione del dl Milleproroghe, tutto ciò diventa inutile perché stabilisce che sono valide, o mi sbaglio?

                        • Mirus86 ha risposto a questo messaggio

                          Mirus86 Mi sembra però una contestazione davvero debole, se mi indichi che è in scadenza e che le nuove tariffe partono dal primo settembre io, da utente, so che i 24 mesi sono scaduti per fine agosto. Cioè seriamente in tutto ciò contestano questo dettaglio? Anche perché non vedo cosa ha a che vedere con il decreto aiuti, a questo punto la comunicazione è sempre stata poco chiara anche prima.

                          • Mirus86 ha risposto a questo messaggio

                            AleS il fatto che dovrei leggere la norma specifica e vedere se si applica al caso in questione. dipende sempre da come sono scritte le norme, vedi infatti che per engie non parlano solo di articolo 3 del ddl ma anche di codice al consumo, per errori di forma.

                            curlymoka solo che prima potevi anche cambiare con modifica unilaterale anche prima dell'offerta a scadenza la clausula c'era sempre, mentre ora solo al massimo quando sia a scadenza, ma devi fare in modo di far notare se sei effettivamente a scadenza o no nella comunicazione.

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