mafaldino Buongiorno, innanzitutto un ringraziamento per la tua testimonianza che è importante per comprendere meglio la situazione.
Vorrei anche portare all'attenzione un punto di vista differente sulla questione fatturazione, che non è esattamente come hai evidenziato:
Giorno 9 Ottobre scade la fattura di Settembre, se non volete finire col servizio sospeso e segnalati come morosi col le conseguenze del caso (cattiva reputazione e difficolta che altri operatori si fideranno di voi)
Fonte: https://www.ecnews.it/fatturazione-verso-persona-fisica-codice-fiscale-o-partita-iva/
Nel caso in cui il soggetto cessionario/committente sia un consumatore finale e, nella sezione delle informazioni anagrafiche del file della fattura elettronica sia stato compilato solo il campo “CodiceFiscale” del cessionario/committente, in fattura occorre compilare il codice destinatario con il codice convenzionale “0000000”. In tal caso, il SdI recapita la fattura elettronica al cliente mettendola a disposizione nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate. Il cedente/prestatore è tenuto comunque a consegnare al cliente consumatore finale una copia informatica o analogica della fattura elettronica, comunicando contestualmente che il documento è messo a sua disposizione dal SdI nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate. Pertanto, non esiste alcun obbligo per il consumatore finale di fornire un indirizzo PEC all’esercente o al professionista da cui acquista il bene o il servizio.
Per me, alla luce di quanto ho letto, la situazione sarebbe da portare all'attenzione dell'Agcom perché le regole della fatturazione elettronica sono sostanzialmente differenti dalla prassi in vigore precedentemente.
Io, in quanto privato e persona fisica, non sono obbligato ad andare a scavare nei meandri del sito dell'Agenzia delle Entrate per ottenere un'informazione che mi deve essere comunicata direttamente e contestualmente all'emissione della fattura elettronica.
Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate offre un servizio di consultazione delle fatture elettroniche anche ai consumatori finali persone fisiche, fruibile solo in presenza di una espressa adesione al servizio, nel rispetto delle indicazioni dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. [...] Al cessionario/committente consumatore finale, in assenza della sua adesione al servizio, non è reso disponibile in consultazione alcun dato relativo alle fatture elettroniche ricevute.
Infatti, la richiesta di credenziali per accedere al proprio cassetto fiscale è facoltativa (e ci mancherebbe altro).
Come ultima considerazione, ritengo grave che il fornitore dei servizi, ben consapevole del disguido generale, non abbia nemmeno provveduto ad informare i clienti della problematica amministrativa.