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Io davvero non riesco a capire come potete scrivere senza sapere. Dice l'Autorità (leggi bene) nella delibera del 18 luglio 2018:
"Per quanto concerne, infine, l’inclusione del modem/router nel novero delle “apparecchiature terminali” e con riferimento alle osservazioni degli operatori che reputano tale apparecchiatura parte della propria rete, giova ricordare che il Codice delle Comunicazioni Elettroniche definisce, all’art. 1, comma 1, lett. v), il punto terminale di rete come “il punto fisico a partire dal quale il contraente ha accesso ad una rete pubblica di comunicazione”. Lo spostamento “al modem” di tale punto fisico determinerebbe una palese contraddizione, in quanto il modem è un apparato “fisico”, ma non è definibile come un punto e, comunque, anche se funzionalmente si volesse definirlo parte della rete, non sarebbe possibile individuare univocamente un punto fisico preciso. Infatti, a fronte di una singola linea che collega l’utente finale, sarebbe possibile individuare tanti “punti fisici" quante sono le terminazioni a valle del modem. Non è possibile, pertanto, escludere il modem/router dal novero delle apparecchiature terminali. Nel ribadire il principio di libertà di scelta delle apparecchiature terminali da parte degli utenti, si ritiene opportuno precisare, pertanto, che lo stesso si applica a qualunque apparato, installato presso la sede dell’utente finale, che risulti alimentato elettricamente".
E quindi aggiunge:
"Nell’ambito del presente provvedimento ricadono tutte le apparecchiature terminali allacciate direttamente o indirettamente all'interfaccia di una rete pubblica di comunicazione per trasmettere, trattare o ricevere informazioni; in entrambi i casi di allacciamento, diretto o indiretto, esso può essere realizzato viacavo, fibra ottica o via elettromagnetica. Nell’ambito delle apparecchiature terminali di cui al presente provvedimento ricadono tutti gli apparati per l’accesso ad Internet installati presso la sede dell’utente che siano alimentati elettricamente
È quindi chiaro che già nel 2018 l'Autorità sanciva il diritto per l'utenza di scegliersi il proprio ONT, essendo anche esso "apparecchiatura terminale" (non è in discussione questo). Negli allegati tuttavia del provvedimento l'Autorità ha stabilito che in una necessaria attuazione "graduale" della delibera ne rinviava l'applicazione - per quanto riguarda l'ONT - a ulteriori provvedimenti futuri (da prendersi una volta sentite le parti). Ciò per non dare subito un "colpo" economico troppo duro agli operatori e il tempo necessario per adeguarsi.