La questione giuridica e' la seguente: se il cavo della fibra e' quello che raggiunge la casa dell'utente allora l'impianto e' da qualificare di uso privato e quindi per appoggiarsi sulla proprieta' di terzi occorre un accordo col vicino o un atto amministrativo che dichiari la pubblica utilita' (articolo 90 comma 2 del codice delle comunicazioni) e quindi costituisca una servitu' coattiva anche contro la volonta' del proprietario.
Quindi nel caso di questo post il proprietario ha ragione, mi pare, non e' chi gli puoi mettere in facciata, contro la sua volonta', un cavo che serve solo il vicino.
Per il codice delle comunicazioni (articolo 91), le limitazioni che un proprietario puo' subire senza il proprio consenso sono il passaggio dei cavi SENZA APPOGGIO sopra la sua proprieta' (da palo a palo, ad esempio) oppure il passaggio con appoggio ma soltanto se a chiedere l'attivazione del servizio e' o l'inquilino o il condomino (in quest'ultimo caso a non potersi opporre all'uso della cosa comune per far passare i cavi e' il condominio).
Facciamo questi esempi: dai in affitto una casa a Tizio; Tizio chiede l'attivazione della fibra, arriva il gestore e piazza in facciata il cavo senza chiedere il consenso a te proprietario, lo puo' fare perche' e' la legge che limita in questo senso la tua proprieta'; oppure, mettiamo che sei un condomino che chiede la fibra, il condominio non puo' opporsi all'appoggio in facciata, potra' pero' di fatto discutere sulle modalita' estetiche e di sicurezza con il quale si realizza il passaggio e sulle alternative possibili, quindi di fatto un qualche confronto con il condominio, l'assemblea dei condomini e/o l'amministratore sara' necessario, si tratta sempre di opere su immobili o parti di immobili (anche) altrui, non c'e' quella discrezionalita' assoluta che arriva l'operaio e tira o appoggia il cavo come crede lui, come se la casa fosse sua o di chi gli dice di tirare il cavo di li'.
Quanto al caso delle condutture elettriche, li' c'e' sempre una servitu' o volontaria o coattiva, che nasce appunto o da un accordo col proprietario o per usucapione o per decreto di esproprio/pubblica utilita' e si distingue poi tra servitu' non amovibili (quelle della media o alta tensione, cioe' superiori a 220.000 volts ex art. 9 DPR 342/1965) e amovibili: per queste ultime e' la legge (art. 122 del testo unico n. 1775/1933) che attribuisce al proprietario gravato della servitu' il diritto di spostamento (a spese dell'Enel o chi per esso, se non e' previsto diversamente all'atto della costituzione della servitu') per eseguire le innovazioni , i lavori di costruzione e/o di ristrutturazione sull'immobile gravato, a patto che fornisca un passaggio alternativo per i cavi.
Qui e' spiegato nei dettagli
https://giuricivile.it/la-servitu-pubblica-di-reti-di-comunicazione-su-beni-immobili-privati/
Ciao
Claudio