mark129 No, l'uso pubblico o privato ha a che fare con la rete, non con l'utilizzatore finale: se il cavo serve per l'accesso ad una rete pubblica, l'uso è pubblico.
Il concetto che volevo esprimere e' che per quello che riguarda l'ultimo tratto, non c'e' il diritto dell'ente di tirare il filo per la via piu' breve e/o che costa meno ma che passa su proprieta' di terzi rispetto a chi ha chiesto l'attivazione: l'unica eccezione e' il passaggio sopra la proprieta' del terzo, senza appoggio, altrimenti devi arrivare alla casa dell'utente attraverso proprieta' pubbliche (come strade) e/o comuni/condominiali e/o dello stesso utente. Per passare con appoggio su proprieta' di terzi devi espropriare per pubblica utilita' la servitu', questo dice l'articolo 92 del codice delle telecomunicazioni fuori dai casi di limitazioni della proprieta' di cui all'articolo 91.
Ciao
Claudio
xblitz Se poi salta fuori che sono un condominio orizzontale Fielos e i vicini farebbero bene a fargli passare un brutto quarto d'ora - giuridicamente parlando.
Ma figurati, anche se fosse un condominio orizzontale, il passaggio del cavo per rientrare nella limitazione alla proprieta' di cui all'articolo 91 (e quindi dover essere tollerato) dovrebbe avvenire su parti del condominio orizzontale (ad esempio se ci sono sottoservizi in comune, in quei cavidotti li') e mai nella proprieta' esclusiva come puo' essere la facciata di una villetta di proprieta' esclusiva.
Il punto e' che quando si passa su proprieta' esclusive ci vuole sempre un accordo SCRITTO, mai fidarsi della parola che puo' sempre portare a ripensamenti.
Ciao
Claudio
xblitz Ma l'hai capito che il caso da te esposto (che ha poco a che vedere con quello dell'op) si tratta di SPOSTARE la servitù? se poi il preventivo ti pare fuori mercato (e potrebbe benissimo esserlo) è un altro discorso.
In realta' lo schema di quando hai una servitu' di passaggio cavi, sia elettrici che di telecomunicazione, e' molto simile in punto di diritti del proprietario (colui che si vede l'immobile gravato dalla servitu', di elettrodotto o cavidotto, o passaggio fili che sia):
per il cavo elettrico, hai l'articolo 122 del T.U. 1775/1935 che dice
""L'imposizione della servitu' di elettrodotto non determina alcuna
perdita di proprieta' o di possesso del fondo servente.
Le imposte prediali e gli altri pesi inerenti al fondo rimangono in
tutto a carico del proprietario di esso.
Il proprietario non puo' in alcun modo diminuire l'uso della
servitu' o renderlo piu' incomodo. Del pari l'utente non puo' fare
cosa alcuna che aggravi la servitu'.
Tuttavia, salvo le diverse pattuizioni che si siano stipulate
all'atto della costituzione della servitu', il proprietario ha
facolta' di eseguire sul suo fondo qualunque innovazione, costruzione
o impianto, ancorche' essi obblighino l'esercente dell'elettrodotto a
rimuovere o collocare diversamente le condutture e gli appoggi, senza
che per cio' sia tenuto ad alcun indennizzo o rimborso a favore
dell'esercente medesimo.
In tali casi, il proprietario deve offrire all'esercente, in quanto
sia possibile, altro luogo adatto all'esercizio della servitu'.
Il cambiamento di luogo per l'esercizio della servitu' puo' essere
parimenti richiesto dall'utente, se questo provi che esso riesce per
lui di notevole vantaggio e non di danno al fondo.
""
per il cavo di telecomunicazione hai l'articolo 92 comma 7 codice delle telecomunicazioni che dice
"" 7. Il proprietario ha sempre facolta' di fare sul suo fondo qualunque innovazione, ancorche' essa importi la rimozione od il diverso collocamento degli impianti, dei fili e dei cavi, ne' per questi deve alcuna indennita', salvo che sia diversamente stabilito nella autorizzazione o nel provvedimento amministrativo che costituisce la servitu'.
""
Ciao
Claudio