[cancellato]
La società Wind Tre ha applicato, sia per i contratti stipulati prima della entrata in vigore delle Linee guida approvate con la delibera n. 487/18/CONS sia per alcuni contratti stipulati successivamente alla loro entrata in vigore, costi di recesso e trasferimento delle utenze non in linea con la citata delibera non giustificati.
Wind3 ha tentato di difendersi, tra l'altro, asserendo che il nuovo Codice delle Comunicazioni glielo permettesse. Tesi rigettata da AGCOM:
Per quanto concerne, invece, la tesi sostenuta da Wind Tre relativa all’abrogazione
tacita/implicita delle Linee Guida adottate con delibera n. 487/18/CONS per effetto di
quanto disposto dal comma 4 dell’art. 98-septies decies del d.lgs. n. 207/2021, il quale
circoscriverebbe l’ambito di esclusione dell’applicazione dei costi di disattivazione ai soli
casi di recesso a fronte di proroga automatica, consentendo tale applicazione in tutte le
altre ipotesi, si ritiene che essa sia infondata.
Comunque la multa di 464.000,00 euro non gli farà perdere il sonno.