@giuse56 @nico_m @glue_33
L’Agcom, in una specifica delibera del 2011 [Delibera n. 73/11/CONS – Link al documento] ha stabilito in che circostanze e in che misura spettano gli indennizzi al cliente.
Per il caso di mancata o ritardata gestione del recesso, non è stata prevista dall’Agcom una specifica voce di indennizzo nella suddetta delibera.
La delibera stessa, però, stabilisce che, per tutti i casi di inadempimento o disservizio non espressamente previsti, bisogna far riferimento a quanto stabilito per casi similari o analoghi, ai fini della quantificazione dell’indennizzo [Art. 12, c. 3, allegato A, delibera n. 73/11/CONS].
Per tali motivi, nella prassi, i Corecom hanno considerato la mancata o ritardata gestone del recesso come una fornitura all’utente di un servizio da lui non più voluto, che comporta una permanenza forzata tra i clienti del gestore telefonico.
L’attivazione di servizi in capo all’utente contro la sua volontà è un’ipotesi espressamente prevista dall’Agcom, per la quale è previsto un indennizzo giornaliero di 5 euro [Art. 8, allegato A, delibera n. 73/11/CONS] [Delibere Corecom Lombardia n. 11/2013; Corecom Lombardia n. 18/2013; Corecom Lombardia n. 29/2013; Corecom Lombardia 38/2013; Corecom Molise n. 27/2013; Corecom Lazio n. 10/2012;].
Qualora sia stato inoltrato anche un reclamo senza ricevere risposta dal gestore o ricevendo risposta tardiva, si ha diritto a un ulteriore indennizzo di 1 euro al giorno per ogni giorno di ritardo, fino a un massimo di 300 euro [Art. 11, allegato A, delibera n. 73/11/CONS.].
Prendendo in esame il nostro caso, TIM ha 30 giorni di tempo per provvedere al recesso dal giorno in cui riceve la richiesta di disdetta da parte del cliente. Scaduti questi 30 giorni, si ha diritto a un indennizzo di 5 euro al giorno.