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Salve a tutti!
Sono nuovo sul forum.
Mi è stato consigliato da un amico di scrivere qui la mia problematica scritta in oggetto della discussione.
Mi spiego nei dettagli:
Dopo 3 mesi (Area bianca), finalmente, la ditta che ha in carico la mia zona per conto di OF prende in carico la mia richiesta di attivazione.
Purtroppo il tombino BUL più vicino casa mia è a esattamente 200m e non ci sono ROE nelle vicinanze di casa mia.
La ditta, guidato dal capo-squadra (credo si dica così), ci dice che hanno la convenzione nel mio comune di poter "scavare" fino a 10 metri. E quindi il problema, a detta loro, non sussiste poiché avrebbero sfruttato questi 10 metri per poi "alzarsi" e procedere in via aerea. L'unico "intoppo" è che per alzarsi in via aerea avrebbero dovuto "appoggiarsi" al muro esterno di un'abitazione, dove non ci sono finestre ecc. e, soprattutto, dove già giace un vecchio cavo, ormai fuori uso, suppongo dell'elettricità. E come volevasi dimostrare, ecco l'intoppo: ieri arrivano i tecnici per scavare, sentono solo il furgone arrivare e subito la signora alla quale dovevamo chiedere parte con "Questa è proprietà privata! Qui non deve passare niente!" (sembra un film, ma giuro che è andata così. Non abbiamo fatto nemmeno a tempo ad andare noi per chiedere.). Non si è creata una bella situazione, non facevano parlare manco fossero venuti i finti tecnici dell'Enel. Allora abbiamo chiamato i Vigili che di tutta risposta ha chiesto la planimetria dei lavori a OF per collegare la singola unità abitativa in questione. Giustamente, la ditta, di tutta risposta dice che fino alla mattina hanno attivato nel paese facendo sempre così (tra cui un'unità abitativa adiacente alla stazione dei Carabinieri) e non hanno intralciato nessuna "regola". Però c'è da dire che nessuno dei due (vigile e ditta) avevano le cosiddette "carte che cantavano". In tutto ciò c'ero io che forse forse ero l'unica parte lesa da cliente che non riesce a fare Smart Working da mesi come cristo comanda. Provo a mediare, essendo un paese piccolino ci conosciamo quasi tutti. (Si, la signora sopracitata fa parte di quelle non conosciute). I vigili vogliono la planimetria. Open Fiber risponde che ha le autorizzazioni. I vigili all'improvviso (ignoranti) dicono "via aerea non si può più fare" (Il paese è pieno di cavi volanti.). Io, esasperato, dico alla ditta, la quale è stata gentilissima e disponibilissima fino ad adesso nei miei confronti, di dare questa maledetta planimetria e partire con questo maledetto cablaggio.
Passato un giorno, vengo ricontattato da loro e dicono che le carte sono tutte apposto e non c'è bisogno di planimetrie e cose così. Io dico loro di andare allora loro dalla Polizia Municipale e partire con i lavori, perché io se non ho le carte in mano, non mi daranno mai un qualcosa per dire "ok vai". Ancora innervosito dal comportamento della signora, cerco un po' su internet se qualcuno ha avuto la mia stessa esperienza e trovo quello che mi fa constatare che la Polizia Municipale del mio paese è di un'ignoranza assoluta e che Open Fiber, non so perché sta trascurando.
Ho trovato il Decreto Legislativo 259/2003, che dice (fonte camera.it):
Art. 90
Pubblica utilità - Espropriazione
Gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ovvero esercitati dallo Stato, e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti hanno carattere di pubblica utilità, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
Gli impianti di reti di comunicazioni elettronica e le opere accessorie di uso esclusivamente privato possono essere dichiarati di pubblica utilità con decreto del Ministro delle comunicazioni, ove concorrano motivi di pubblico interesse.
Per l'acquisizione patrimoniale dei beni immobili necessari alla realizzazione degli impianti e delle opere di cui ai commi 1 e 2, può esperirsi la procedura di esproprio prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Tale procedura può essere esperita dopo che siano andati falliti, o non sia stato possibile effettuare, i tentativi di bonario componimento con i proprietari dei fondi sul prezzo di vendita offerto, da valutarsi da parte degli uffici tecnici erariali competenti.
Art. 91
Limitazioni legali della proprietà
Negli impianti di reti di comunicazione elettronica di cui all'articolo 90, commi 1 e 2, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto.
Il proprietario od il condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonche' al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, nell'immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini.
I fili, cavi ed ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione.
Il proprietario e' tenuto a sopportare il passaggio nell'immobile di sua proprietà del personale dell'esercente il servizio che dimostri la necessità di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra.
Nei casi previsti dal presente articolo al proprietario non e' dovuta alcuna indennità.
L'operatore incaricato del servizio può agire direttamente in giudizio per far cessare eventuali impedimenti e turbative al passaggio ed alla installazione delle infrastrutture.
Art. 92
Servitù
Fuori dei casi previsti dall'articolo 91, le servitù occorrenti al passaggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti connessi alle opere considerate dall'articolo 90, sul suolo, nel sottosuolo o sull'area soprastante, sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e della legge 1° agosto 2002, n. 166.
Se trattasi di demanio statale, il passaggio deve essere consentito dall'autorità competente ed e' subordinato all'osservanza delle norme e delle condizioni da stabilirsi in apposita convenzione.
La domanda, corredata dal progetto degli impianti e del piano descrittivo dei luoghi, e' diretta all'autorità competente che, ove ne ricorrano le condizioni, impone la servitù richiesta e determina l'indennità dovuta ai sensi dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
La norma di cui al comma 3 e' integrata dall'articolo 3, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166.
Contro il provvedimento di imposizione della servitù e' ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
Fermo restando quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la servitù deve essere costituita in modo da riuscire la più conveniente allo scopo e la meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni delle proprietà vicine.
Il proprietario ha sempre facoltà di fare sul suo fondo qualunque innovazione, ancorche' essa importi la rimozione od il diverso collocamento degli impianti, dei fili e dei cavi, ne' per questi deve alcuna indennità, salvo che sia diversamente stabilito nella autorizzazione o nel provvedimento amministrativo che costituisce la servitù.
Il proprietario che ha ricevuto una indennità per la servitù impostagli, nel momento in cui ottiene di essere liberato dalla medesima, e' tenuto al rimborso della somma ricevuta, detratto l'equo compenso per l'onere già subito.
La giurisdizione in materia di imposizione di servitù spetta in via esclusiva al giudice amministrativo.
Art. 93
Divieto di imporre altri oneri
Le pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre, per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge.
Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne l'Ente locale, ovvero l'Ente proprietario, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'Ente locale. Nessun altro onere finanziario o reale può essere imposto, in base all'articolo 4 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al Codice, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettera e), del medesimo articolo, ovvero dell'eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui all'articolo 47, comma 4, del predetto decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
Non so più cosa fare. Chiedo se avete avuto un'esperienza travagliata simile e in tal caso aiuto a voi su come posso e devo muovermi.
Grazie in anticipo.
p.s. Scusate il pippone.