rikyxxx Allora. Per prima cosa sfatiamo la leggenda del condominio. Riporto una sentenza di cassazione del 2012: “La figura dell’unico proprietario di un fabbricato comprendente più unità abitative, ancorché parzialmente concesse in locazione o comodato, non è assimilabile al condominio. Ne consegue che nel caso di installazione di dispositivi di videocontrollo, ai sensi dell’articolo 5, comma 3°, del D.lgs. 196/2003, il proprietario unico di un fabbricato è da ritenersi persona fisica che agisce per fini esclusivamente personali e come tale non assoggettabile alla disciplina del codice in materia di protezione dei dati personali, sempre che i dati acquisiti non siano destinati a una comunicazione sistematica o alla diffusione. Va, quindi, esclusa, la ricorrenza in capo al sopra detto soggetto della qualità di titolare del trattamento dei dati così come la necessità di un bilanciamento di interessi prevista dal sopra richiamato codice in quanto la valutazione dei contrapposti interessi coinvolti (esigenze di sicurezza da una parte e tutela del diritto alla riservatezza dall’altra), ai sensi dell’articolo 5, comma 3°, del D.lgs. 196/2003, viene effettuata in via preventiva e generale dal legislatore” (Cit.: Studio Legale Avv. Chiara Rossi – Avv. Fabio Ficcadenti relativa alla sentenza della Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 9 agosto 2012, n. 14346).
Nella stessa sentenza viene rifiutata l'analogia tra un un condominio ed un edificio unico proprietario perchè ci sono delle sanzioni. Giusto per fare un ragionamento è come se un vigile equiparasse un'auto parcheggiata in mezzo alla corsia di un'autostrada con un'auto parcheggiata in semplice divieto di sosta. Non so se rendo l'idea. Cmq la sentenza di cassazione così predica: “dovendosi per altro ritenere che in una materia come quella in esame, in cui si dispongono restrizioni e sanzioni, non sia consentito il ricorso all’applicazione analogica” (Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 9 agosto 2012, n. 14346).
Relativamente alla questione dell'appartamento privato, ci sono altre sentenze di cassazione in cui si spiega che il vano scala non è la privata dimora. Ecco perchè non si possono mettere le telecamere negli appartamenti dei locatari: “non può prescindersi dal costante orientamento di questa Corte, secondo cui le aree comuni non rientrano nei concetti di “domicilio”, “privata dimora” né “appartenenze di essi” ai quali si riferisce l’art. 614 c.p. (richiamato dall’art. 615 bis c.p.), nozioni che individuano una particolare relazione del soggetto con l’ambiente ove egli vive la sua vita privata, in modo da sottrarla ad ingerenze esterne indipendentemente dalla sua presenza: i luoghi sopra menzionati sono, in realtà, destinati all’uso di un numero indeterminato di soggetti e di conseguenza la tutela penalistica di cui all’art. 615 bis c.p. non si estende alle immagini eventualmente ivi riprese” (Cass. Pen. 29 ottobre 2008, n. 44701; 10 novembre 2006 n. 5591; 25 ottobre 2006 n. 37530)
- ed ancora: “L'art. 615/bis è funzionale alla tutela della sfera privata della persona che trova estrinsecazione nei luoghi indicati nell'art. 614 cod. pen.; vale a dire, nell'abitazione e nei luoghi di privata dimora, oltre nelle "appartenenze" di essi. Si tratta di nozioni che individuano una particolare relazione del soggetto con l'ambiente ove egli svolse la sua vita privata, in modo da sottrarla ad ingerenze esterne indipendentemente dalla sua presenza. Peraltro, proprio l'oggetto giuridico della tutela presuppone uno spazio fisico sottratto alle interferenze altrui, sia nel senso che altri non possano accedervi senza il consenso del titolare del diritto, sia nel senso che sia destinato a rimanere riservato ciò che avviene in quello spazio. Le scale di un condominio e i pianerottoli delle scale condominiali non assolvono alla funzione di consentire l'esplicazione della vita privata al riparo da sguardi indiscreti, perché sono, in realtà, destinati all'uso di un numero indeterminato di soggetti e di conseguenza la tutela penalistica di cui all'art. 615 bis c.p. non si estende alle immagini eventualmente ivi riprese (si vedano: Cass. 10-11-06 n. 5591, Rv. 236120, la quale ha escluso che comportino interferenze illecite nella vita privata le videoriprese del "pianerottolo" di un'abitazione privata, oltre che dell'area antistante l'ingresso di un garage condominiale; Cass., n. 37530 del 25-10-06, Rv. 235027, con riguardo alle videoregistrazioni dell'ingresso e del piazzale di accesso a un edificio sede dell'attività di una società commerciale; Cass., n. 44701 del 29/10/2008, Rv. 242588, ancora una volta con riguardo alle riprese di un'area condominiale destinata a parcheggio e del relativo ingresso)” (Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 30 maggio – 12 luglio 2017, n. 34151)
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