Mark- dal mio punto di vista in caso di manipolazioni o inject si configurerebbe ciò di cui all’ art. 615 ter cp o forse, in questo caso, per specificità, art. 615 quater cp.
Poi si possono trovare tutti i cavilli del mondo, ma di fatto usando la manipolazione o inject vai contro il volere del proprietario del sistema.
1) Art. 615-quater richiede "codici di accesso" , Modificare esim: "no" → "yes" non è un "codice di accesso". È un parametro di configurazione di un servizio già accessibile.
2) Il 615-quater parla di "sistema protetto da misure di sicurezza", una validazione solo lato client non è una "misura di sicurezza" in senso giuridico
3) Il "volere del proprietario" è ambiguo, Il sito dichiara compatibilità eSIM al momento dell'acquisto dell'offerta
Il backend accetta la richiesta
Dov'è la prova del "volere contrario"?
Art. 615-ter invece.
La Cassazione ha chiarito che per "abusivo" serve:
Violazione di misure di sicurezza o accesso contro volontà espressa del titolare
in questo caso:
Non ci sono misure di sicurezza (solo validazione client)
La volontà è ambigua (sito dice eSIM compatibile)