che il consumatore sia in affitto, o sia in casa di proprietà, nessuno si può opporre all'uso della fibra o di una controparte per l'uso presso il suo domicilio, anche temporaneo.
la legge parla chiaro, l'eventuale oppositore può rischiare una sanziona amministrativa e se l'oppositore fosse anche un amministratore, la sanzione si eleva, con possibilità di denuncia presso le autorità competenti.
tra l'altro legge Italiana e dalla UE, con la legge 91 CCE.
"Secondo quanto stabilito dall'articolo 91 del Codice della Comunità Europea nessun proprietario o condomino può opporsi al passaggio nell'immobile per l'installazione, riparazione o manutenzione degli impianti a fibra ottica."
mentre in Italia vige l'articolo 1135 del codice civile, dove dichiara che nessun amministratore può opporsi, a meno che il palazzo non abbia vincoli storici o di un monumento, non è necessaria delibera ed approvazione.
oltre che i vari decreti Italiani e CE sopra elencati esistono anche
- Decreto Fibra
"Secondo tale disposizione gli operatori di rete hanno il diritto di installare la loro rete a proprie spese, fino al punto di accesso e hanno il diritto di accedere all’infrastruttura fisica interna all’edificio allo scopo di installare la rete di comunicazione elettronica ad alta velocità.
In assenza di un’infrastruttura interna all’edificio predisposta per l’alta velocità, gli operatori di rete hanno il diritto di far terminare la propria rete nella sede dell’abbonato, a condizione di aver ottenuto l’accordo con l’abbonato e purché provvedano a ridurre al minimo l’impatto sulla proprietà privata di terzi.
Se non viene raggiunto un accordo sull’accesso entro due mesi dalla data di ricevimento della richiesta, ciascuna delle parti ha il diritto di rivolgersi all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni"
- Decreto Semplificazione
"Ha equiparato i lavori – sia all’interno e all’esterno degli edifici – necessari a portare la rete sino alla sede dell’abbonato a lavori di manutenzione straordinaria urgente di cui all’articolo 1135 del codice civile.
Pertanto, per l’esecuzione dei lavori non è più necessaria delibera condominiale. È fatta eccezione per gli immobili sottoposti a vincolo paesaggistico."
fai presente le leggi all'Amministratore Condominiale, il suo diniego è punibile e perde anche il diritto ad amministrare in futuro qualsiasi ente pubblica o privata.