E infine arrivò la risposta dell'agenzia delle entrate... ci sono voluti solo circa 7 mesi... ve la copio integralmente omettendo solo i dati personali:
Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente
QUESITO
L’Istante, cliente di una azienda di servizi di e-commerce (Amazon.it, di seguito “Società”), dichiara di aver ricevuto un invito ad aderire ad un programma (“Amazon Vine” di seguito “Programma”), che offre ai clienti della Società (definiti come “Voci Vine”), l’«accesso a prodotti selezionati offerti da venditori di terze parti» e dalla Società per «generare recensioni clienti indipendenti» al fine di generare «interesse sui prodotti online».
In tale contesto, i clienti della Società possono «selezionare alcuni articoli» da una lista proposta dalla Società stessa, che «vengono poi spediti […] a titolo gratuito […] con la formula senza garanzia».
Dall’istanza di interpello emerge che la partecipazione al Programma, esclusa per i dipendenti della Società «o delle sue affiliate», è soggetta ai termini ed alle condizioni di un contratto che «incorpora le Condizioni Generali d’Uso e Vendita» della Società (di seguito “Contratto”) e che, con la registrazione al Programma, si accettano i seguenti termini e condizioni:
- «i Prodotti registrati nel Programma o resi disponibili attraverso eventi collegati […] possono essere forniti da soggetti terzi e messi a disposizione tramite il Programma (“Prodotti di Terzi”) o essere realizzati da o per conto» della Società o delle sue affiliate;
- i prodotti non «sono venduti, ma offerti per generare recensioni clienti indipendenti» sul sito della Società e «messi a disposizione con la formula “senza garanzia”»;
- il «diritto di partecipare al Programma e la […] idoneità a ricevere i prodotti sono sottoposti all’esclusiva discrezione» della Società;
- «in cambio dell’opportunità di partecipare al Programma» chi vi aderisce è «incoraggiato a scrivere personalmente e pubblicare recensioni indipendenti e imparziali» sul sito della Società;
- «non vendere o comunque cedere alcun prodotto […] a terzi»;
- «tutti i diritti, i titoli e gli interessi sui Prodotti» della Società passeranno al partecipante nel momento in cui gli stessi sono affidati al vettore per la consegna;
- la Società «si riserva il diritto di modificare qualsiasi termine e condizione […] incluse le politiche, le linee guida o altre informazioni sul sito web, in qualsiasi momento e a sua esclusiva discrezione».
In sede di riscontro alla documentazione integrativa, l’Istante dichiara inoltre che nell’ambito del Programma «raramente viene proposto qualcosa che possa avere un valore superiore a 20/30€» e che il valore che la Società attribuisce ai prodotti «è un valore spesso completamente teorico». Sul punto, infatti, l’Istante
aggiunge che a volte i «prodotti prototipali non sono funzionanti e quindi vengono recensiti negativamente e smaltiti come spazzatura in quanto non utilizzabili a nessuno scopo» e che i loro valori «sono molto spesso assegnati come indicativi e molto diversi dal valore reale di vendita […] in quanto per alcuni oggetti il valore
dichiarato è il doppio del valore commerciale reale o comunque disallineato da quelli che possono essere dei valori realistici».
Ciò posto, l’Istante chiede di formulare un parere circa la tassabilità o meno dei beni ricevuti nell’ambito del Programma.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’Istante ritiene che con la partecipazione al Programma «non si verificano le condizioni minime per dimostrare alcun tipo di reddito» in quanto i prodotti «sono inviati senza garanzia, talvolta in versioni prototipali» e che a fronte delle recensioni effettuate «non si verifica alcun beneficio monetario e nemmeno in natura dato che i beni ricevuti potrebbero non essere funzionanti e privi di […] garanzie».
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Con riferimento all’imposta sul reddito delle persone fisiche, l’articolo 1 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, TUIR), stabilisce che
«Presupposto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell’articolo 6».
In applicazione di tale disposizione, ai fini del riscontro dell’esistenza del presupposto dell’imposta, è necessario verificare «il possesso di redditi», in denaro o in natura, appartenenti ad una delle categorie tassativamente indicate nell’articolo 6 del medesimo TUIR. Trattasi, precisamente delle seguenti categorie: «a) redditi
fondiari; b) redditi di capitale; c) redditi di lavoro dipendente; d) redditi di lavoro autonomo; e) redditi d’impresa; f) redditi diversi».
Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), non esercenti attività di impresa, arte o professione, dunque, qualora si verifichi un arricchimento del contribuente non inquadrabile in una delle predette categorie reddituali, specificatamente individuate dalla norma, in linea di principio, detto arricchimento non è assoggettabile ad imposizione diretta.
Nel caso in esame, l’Istante dichiara di aver ricevuto un invito dalla Società «per partecipare ad un programma per valutare tramite recensioni prodotti […] forniti gratuitamente» e che, in tale ambito, «non è prevista alcuna commissione, compenso o qualsivoglia altro pagamento».
In base a quanto rappresentato, il Contratto stipulato con la Società di servizi di e-commerce regola la partecipazione dell’Istante al predetto Programma commerciale, in qualità di cliente, e non appare implicare, in linea di principio, lo svolgimento di un’attività lavorativa (di natura subordinata o autonoma) né un
obbligo di effettuare una determina prestazione verso un corrispettivo (in denaro o in natura).
In particolare, i prodotti sono ricevuti dall’Istante, aderente al descritto Programma, la cui finalità è «generare recensioni indipendenti […] e contribuire «a generare interesse sui prodotti online», per “incoraggiarlo” «a scrivere personalmente e pubblicare recensioni indipendenti e imparziali» relativamente ai medesimi prodotti individuati dall’Istante da una lista proposta dalla Società.
Pertanto, in tale contesto, così come rappresentato, non sembra potersi ravvisare l’esistenza di una obbligazione in capo all’Istante, persona fisica non esercente attività di impresa, arte o professione, per lo svolgimento di un’attività lavorativa da cui derivi un reddito inquadrabile in una delle categorie reddituali tassativamente indicate nel citato articolo 6 del TUIR.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi rappresentati, assunti acriticamente come illustrati nell’istanza di interpello.
Resta impregiudicato ogni potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria volto a verificare il comportamento, rilevabile in concreto, assunto dell’Istante, nell’ambito della partecipazione al predetto Programma. Ciò in quanto,
la rappresentazione degli elementi e della fattispecie descritta in sede di interpello, per effetto di eventuali altri atti, fatti o negozi ad esso collegati e non rappresentati dall’istante ovvero rappresentati in maniera difforme dalla realtà, potrebbe condurre ad una diversa qualificazione fiscale della fattispecie in esame, anche in considerazione della rilevanza economica e dell’abitualità dell’effettuazione dell’attività descritta.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale della Toscana, viene resa dalla scrivente sulla base di quanto previsto al paragrafo 2.8 del Provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate del 4 gennaio 2016, modificato dal Provvedimento del 1° marzo 2018.