Aggiorno perche Micso ha risposto alla procedura di definizione quanto segue:
Creato da: MICSO SRL
In relazione al termine per esporre deduzioni, la MICSO riferisce di aver correttamente applicato i costi così come comunicati all AGCOM e aderenti alla Delibera 487/18/CONS, in particolare il suo allegato, che prescrive le metodologie di calcolo dei costi di dismissione in caso di recesso da parte dell'utente finale. La controparte, erroneamente, prende come base unica di calcolo la mensilità del canone pagato o da pagare per il suo specifico contratto: se così fosse, per ipotesi, un contratto con canone di € 9,90 dovrebbe prevedere un recesso di pari importo, cosa giammai possibile proprio in relazione ai costi effettivamente sostenuti dall'azienda e giustificati. A ciò si aggiunga che la delibera in questione fa riferimento “valore del contratto” come il prezzo implicito che risulta dalla media dei canoni che l’operatore si aspetta di riscuotere
mensilmente da un utente che non recede dal contratto (almeno fino alla scadenza del primo impegno contrattuale che, come è
noto, non può eccedere i 24 mesi). Il valore del contratto così individuato rappresenta un limite alle spese che, anche se sostenute e giustificate, l’operatore può addebitare all’utente. Continua poi successivamente deducendo che il prezzo implicito dipende dalla proposta formulata dall’operatore e che tale valore varia a seconda della tecnologia utilizzata, dei servizi offerti, dei corrispettivi richiesti e soprattutto della sua durata, precisando significativamente che con riferimento ai costi realmente sostenuti, si ritiene che questi includano componenti di costi wholesale e di costi interni, che devono essere comunicati all’Autorità come indicato a punto 37 (si veda documenti allegati).
Sicché, le spese di recesso di cui al punto a) non possono eccedere il valore minimo tra il prezzo implicito dell’offerta ed i costi realmente sostenuti dall’operatore.
Si ritiene dunque che il costo applicato sia congruo e rispettoso di tali dettami.
Solo pro-bono pacis e senza riconoscimento di alcunché, si può riconoscere, a titolo di cortesia, lo storno dei costi di cessazione applicati e inseriti come da fattura che l'istante ha allegato.
Distinti saluti
Che devo fare secondo voi?