handymenny Per il rimborso dei giorni di servizio non usufruito mi sa che è un po' più difficile trovare un riferimento normativo
Il riferimento normativo e' il principio generale che vale per tutti i contratti ad esecuzione continuata: c'e' appunto l'art. 1373 del codice civile che dice che nei contratti ad esecuzione continuata il recesso non ha effetto per le prestazioni gia' eseguite.
Quindi, quando la prestazione continuata (come quella del provider che consente il collegamento a fronte di un corrispettivo) e' pagata in anticipo, resta dovuta fino al giorno in cui il recesso ha effetto, e va rimborsata per il tempo successivo.
Questa e' la disciplina generale nel silenzio delle parti, che va combinata con quella inderogabile prevista per i contratti coi consumatori e, in particolare, per quelli di telefonia, in cui il recesso ha comunque effetto dopo 30 gg. (non si possono stabilire preavvisi piu' lunghi in base alla famosa legge Bersani del 2007) e il corrispettivo per il recesso o caparra penitenziale che sia deve essere commisurato ai parametri indicati da agcom.
Per concludere, se il canone e' pagato anticipatamente per 365 giorni = 1 anno, e il consumatore recede prima, resta dovuto fino a quando la prestazione e' eseguita, cioe' fino al giorno in cui il recesso ha effetto, e va restituito per i giorni successivi alla data di efficacia del recesso (si parla di giorni perche' e' usanza far decorrere il recesso da un certo giorno in avanti, tipicamente trascorso il trentesimo che e' il tempo massimo consentito, se fosse scritto che il recesso ha effetto alle ore 11:45 del ventinovesimo giorno dal preavviso, si calcolerebbe il tempo preciso in minuti totali goduti).
Il corrispettivo pagato in anticipo potrebbe restare acquisito, se il contratto prevede cio' a titolo di penale/corrispettivo del recesso, ma:
1) deve essere previsto nel contratto;
2) bisogna rispettare i noti parametri stabiliti da agcom https://www.agcom.it/recesso .
Ciao
Claudio