• Off-topic
  • Legittimità adeguamento prezzi contratti luce e gas

handymenny quindi qualsiasi mail di "rinnovo contrattuale" ,"modifica condizioni" se non si tratta di mere notifiche a fronte di un prezzo gia concordato, 'e da ritenersi nulla e bisogna procedere con pec etc per ripristinare le vecchie tariffe?

    handymenny Non mi sono spiegato, io intendo che nel contratto era già stipulato la possibilità di modifica del contratto dopo due anni, per l'aggiornamento tariffario. Di conseguenza non c'è stata nessuna variazione o violazione del contratto firmato.

      CosimoP No digitali, ma le modifiche tariffarie mi sono sempre arrivate in formato cartaceo

      handymenny l'articolo 3 del Decreto Aiuti bis non riguarda le evoluzioni automatiche, già concordate e note all'atto della stipula del contratto (riduzione di sconti, passaggio da fisso a variabile, passaggio da variabile a fisso).

      Quindi era come ho sempre detto fin dall'inizio. Nuovo prezzo già indicato in fase di contratto si modifica. Se non indicato a cosa si passava non possono modificare.

      handymenny per i recessi per "eccessiva onerosità" è un giudice che deve risolvere il contratto, non i venditori autonomamente

      Questa cosa è importantissima.

      CosimoP Scusa, mi correggo, sono andato a controllare ed è arrivata per posta, anche se ho le bollette online.

      Questo è quanto riporta il contratto Engie:

      "MODALITA’ DI AGGIORNAMENTO CONDIZIONI ECONOMICHE
      All’approssimarsi del termine del periodo di validità del Corrispettivo Energia Fisso (CEF) e/o del Corrispettivo Prezzo Fisso (CPF) in vigore e dei componenti di Commercializzazione, nel rispetto del preavviso di cui all’art. 7 delle Condizioni Generali del Contratto (CGC) ENGIE invierà al Cliente una comunicazione scritta contenente il relativo aggiornamento e il nuovo periodo di validità. Resta salva la facoltà del Cliente di esercitare il recesso dal Contratto con le modalità e nei termini indicati all’art. 3 CGC . Nel caso in cui il Cliente non receda dal Contratto, i nuovi importi dei corrispettivi si intenderanno accettati."

        Scusate mi ricordavo male, ho appena guadagnato un mese in più di prezzo basso 😄
        Mi dovrebbero avvertire a novembre a questo punto, mi aspetterò comunicazione per posta. Grazie a tutti per i feedback

        AleS art. 7 delle Condizioni Generali del Contratto (CGC)

        7.1 Il Fornitore si riserva la facoltà di modificare unilateralmente il presente Contratto.

        Direi che non c'è nessun dubbio, no?

        curlymoka Di conseguenza non c'è stata nessuna variazione o violazione del contratto firmato.

        Ah certo, ci mancherebbe altro. Il punto è che quel decreto ha sospeso la validità dell'art. 7 delle CGC, che Engie sfrutta per proporre e applicare nuove condizioni (senza richiedere consenso esplicito).

        PauloMurineddu Sostanzialmente sì

          handymenny Secondo me però ricade in questa casistica "l'articolo 3 del Decreto Aiuti bis non riguarda le evoluzioni automatiche, già concordate e note all'atto della stipula del contratto " alla fine l'evoluzione, la modifica era concordata, non era concordata la cifra ma non penso sia una discriminante. Almeno io la interpreto così, ma come dall'inizio.

          E' quello che vi dicevo io dall'inizio, senza conoscere il prezzo che ti verrà applicato alla scadenza, il fornitore può modificare il contratto solo previa modifica unilaterale del contratto, vietata appunto per legge.

          Grazie @handymenny per il prezioso link!

          Ho chiamato ora l'ENEL: il primo operatore mi ha passato l ufficio amministrativo, poi mi hanno detto che mi ricontatteranno.
          Il reparto amministrativo mi ha detto che addirittura secondo loro non 'e ancora legge (o meglio, ha specificato che l'ultimo aggiornamento aziendale/interno che hanno loro li istruisce a dire che non 'e ancora legge) e di aspettare un ricontatto.

          • Dario-D ha risposto a questo messaggio

            Ecco le differenze spiegate bene dal codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali.

            Le comunicazioni inviate 3 mesi prima per comunicare un nuovo prezzo, anche se questo è proposto dopo una eventuale scadenza, ricade nel caso del punto 13.1, perchè non si conosce il prezzo che verrà applicato dopo i primi 12, 24 o 36 mesi nel momento in cui il contratto viene stipulato.

            Per modificare quindi il prezzo, anche se questo ha una prevista scadenza già nel momento in cui si stipula il contratto, ma non lo si conosce già a priori e nel momento in cui si stipula il contratto iniziale, il fornitore deve operare una modifica unilaterale del contratto, e rientra pienamente nell’ambito di applicazione dell’art. 3 del DL.115/22.

            Qualora, nel momento in cui si stipula il contratto, è previsto che il prezzo passi da "x" ad "y", e nel momento in cui stipuli il contratto, il cliente conosce già il prezzo "y", ricade nel punto 13.5 e non è una modifica unilaterale del contratto, perchè già prevista e concordata tra le parti già nel momento in cui viene stipulato il contratto.

            Aggiungo che se nella lettera vi danno facoltà di recedere dal contratto, è la conferma che si tratta di una modifica unilaterale del contratto e non di un evoluzione automatica.

            Il codice è scaricabile al seguente link:

            https://www.arera.it/allegati/docs/21/CCC21.pdf

            Ecco un estratto dell'articolo 13:

            Articolo 13 CODICE DI CONDOTTA COMMERCIALE PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE AI CLIENTI FINALI
            Termini e modalità di preavviso per la variazione unilaterale delle condizioni contrattuali e per le evoluzioni automatiche delle condizioni economiche
            13.1 Qualora nel periodo di validità di un contratto di fornitura, nel quale è esplicitamente prevista la facoltà per il venditore di variare unilateralmente specifiche clausole contrattuali, si renda necessario, per giustificato motivo, il ricorso da parte del venditore a tale facoltà, il venditore ne dà comunicazione in forma scritta a ciascuno dei clienti finali interessati in modo che tale comunicazione pervenga ai clienti finali stessi con un preavviso non inferiore a 3 mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del cliente stesso. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall’invio effettuato da parte del venditore.
            13.2 La comunicazione di cui al comma 13.1 non è dovuta in caso di variazione dei corrispettivi che derivano dall’applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico di corrispettivi non determinati dal venditore. In questo caso il cliente finale è informato della variazione nella prima bolletta in cui le variazioni sono applicate.
            13.3 La comunicazione di cui al comma 13.1 contiene l’intestazione “Proposta di modifica unilaterale del contratto” e, per ciascuna delle modifiche proposte, le seguenti informazioni:
            a. il testo completo di ciascuna delle disposizioni contrattuali risultante dalla modifica proposta;
            b. l’illustrazione chiara, completa e comprensibile, dei contenuti e degli effetti della variazione proposta;
            c. la decorrenza della variazione proposta;
            d. le modalità ed i termini per la comunicazione da parte del cliente finale dell’eventuale volontà di esercitare il recesso senza oneri nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;
            e. qualora la modifica unilaterale sia relativa alle condizioni economiche, la stima della spesa annua, escludendo le imposte:
            i. per i clienti finali domestici, attraverso il riquadro “Spesa annua stimata in €/anno (escluse imposte e tasse)” della Scheda sintetica di cui all’Allegato 4 del presente Codice compilato secondo i criteri di cui all’articolo 27, commi da 27.2 a 27.4; i corrispettivi contrattuali utilizzati per il calcolo a preventivo della spesa annua si intendono vigenti alla data di invio della comunicazione e si riferiscono, per le forniture di gas naturale, all’ambito tariffario a cui appartiene il cliente finale; ii. per i clienti finali non domestici, una stima della spesa annua basata su un livello di consumo e un profilo individuati dal venditore secondo criteri specificati nella medesima comunicazione; tale stima deve altresì risultare dall’applicazione, su base annua, di tutti i corrispettivi dovuti dal cliente finale in relazione all’esecuzione del contratto di fornitura sottoscritto conseguentemente alla variazione proposta; i corrispettivi utilizzati per il calcolo a preventivo della spesa annua si intendono vigenti alla data di invio della comunicazione; per l’aggiornamento delle componenti a prezzo variabile, deve essere adottato il criterio di calcolo di cui all’articolo 17 dell’Allegato A, deliberazione 51/2018; il prelievo annuo è inoltre differenziato per mese ai sensi di quanto previsto all’articolo 15, comma 3 del medesimo Allegato.
            La stima della spesa annua di cui alla presente lettera, deve essere riportata nella comunicazione solo se calcolabile con le modalità di cui alle “Regole per il calcolo della spesa annua stimata” pubblicate nella sezione “Trasparenza” del Portale Offerte;
            f. la seguente frase: “Per un confronto in termini di spesa annua personalizzata delle offerte presenti nel mercato libero sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il Portale Offerte Luce e Gas www.il portaleofferte.it”.
            13.4 Le informazioni di cui al precedente comma 13.3 non potranno essere trasmesse all’interno dei documenti di fatturazione o congiuntamente agli stessi, salvo il caso in cui la variazione unilaterale si configuri come una riduzione dei corrispettivi originariamente previsti in contratto.
            13.5 Qualora il contratto preveda, nell’arco di 12 mesi, evoluzioni automatiche delle condizioni economiche che comportino un aumento dei corrispettivi unitari determinati dal venditore, lo scadere o la riduzione di sconti, il passaggio da un prezzo fisso ad un prezzo variabile ovvero il passaggio da un prezzo variabile ad un prezzo fisso, il venditore è tenuto a darne comunicazione in forma scritta a ciascuno dei clienti finali interessati in modo che tale comunicazione pervenga ai medesimi clienti con un preavviso non inferiore a 2 mesi rispetto al termine dei suddetti 12 mesi. Fatta salva prova contraria, la comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall’invio effettuato da parte del venditore.
            13.6 La comunicazione di cui al precedente comma 13.5 contiene:
            a. l’illustrazione chiara, completa e comprensibile, dei contenuti e degli effetti delle evoluzioni automatiche di cui al comma 13.5;
            b. la decorrenza delle evoluzioni automatiche di cui al comma 13.5;
            c. la stima della spesa annua, escludendo le imposte:
            i. per i clienti finali domestici, attraverso il riquadro “Spesa annua stimata in €/anno (escluse imposte e tasse)” della Scheda sintetica di cui all’Allegato 4 del presente Codice compilato secondo i criteri di cui all’articolo 27, commi da 27.2 a 27.4; i corrispettivi utilizzati per il calcolo a preventivo della spesa annua si intendono vigenti alla data di invio della comunicazione e si riferiscono per le forniture di gas naturale, per il solo ambito tariffario a cui appartiene il cliente finale; ii. per i clienti finali non domestici, una stima della spesa annua basata su un livello di consumo e un profilo individuati dal venditore secondo criteri specificati nella medesima comunicazione; la stima della spesa annua deve altresì risultare dall’applicazione, su base annua, di tutti i corrispettivi dovuti dal cliente finale in relazione all’esecuzione del contratto di fornitura sottoscritto conseguentemente alla evoluzione automatica; i corrispettivi utilizzati per il calcolo a preventivo della spesa annua si intendono vigenti alla data di invio della comunicazione; per l’aggiornamento delle componenti a prezzo variabile, deve essere adottato il criterio di calcolo di cui all’articolo 17 dell’Allegato A, deliberazione 51/2018; il prelievo annuo è inoltre differenziato per mese ai sensi di quanto previsto all’articolo 15, comma 3 del medesimo Allegato.
            La stima della spesa annua di cui alla presente lettera, deve essere riportata nella comunicazione solo se calcolabile con le modalità di cui alle “Regole per il calcolo della spesa annua stimata” pubblicate nella sezione “Trasparenza” del Portale Offerte;
            d. la seguente frase: “Per un confronto in termini di spesa annua personalizzata delle offerte presenti nel mercato libero sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il Portale Offerte Luce e Gas www.ilportaleofferte.it”.
            13.7 Nel caso di variazioni derivanti dalla scadenza o riduzione di sconti o dall’aumento di corrispettivi unitari non legati all’andamento dei mercati all’ingrosso, le comunicazioni di cui al comma 13.1 e al comma 13.5 sono integrate con l’indicazione dell’impatto di tali variazioni sulla spesa annua determinato secondo quanto previsto al comma 13.8.
            13.8 Ai fini della determinazione dell’impatto della variazione della spesa annua, il venditore indica:
            • nei casi di scadenza o riduzione di sconti, l’importo espresso in €/anno dello sconto scaduto o ridotto;
            • nel caso di aumento dei corrispettivi unitari, il valore assoluto in €/anno del conseguente aumento della stima della spesa;
            • e utilizza per i clienti domestici i livelli di consumo della Scheda sintetica di cui all’Allegato 4 del presente Codice e per i clienti non domestici i livelli di cui ai commi 13.3, lettera e. e 13.5, lettera c..

              PauloMurineddu Io ho inviato a Enel una raccomandata ar di diffida dall'applicare le nuove condizioni economiche comunicatemi quest'estate che sarebbero entrate in vigore il mese prossimo, citando puntualmente gli articoli del mio contratto che sono sospesi in virtù della normativa in vigore. Ho ricevuto anche la cartolina di ritorno da circa una settimana ma non mi è giunta ancora alcuna risposta. Attenderò massimo un mese per la risposta e poi deciderò sul da farsi.

                Dario-D Buona strada, io aspetto qualche giorno, li ricontatto ed eventualmente procedo con raccomandata

                • Dario-D ha risposto a questo messaggio
                  4 giorni dopo

                  handymenny Come volevasi dimostrare.

                  handymenny Vedremo come andrà a finire però all'atto pratico se voi avete mandato una raccomandata e non vi hanno risposto come vi comportate ? attendete l'AGCM pagando le nuove tariffe e poi, eventualmente, recuperando la differenza o cambiate ?

                  • Mirus86 ha risposto a questo messaggio

                    lebrone Sì va di conciliazione con ARERA, poi se neanche lì va bene poi si passa per giudice. Questa è la procedura standard, non serve attendere AGCM.

                    • lebrone ha risposto a questo messaggio

                      Mirus86 Ok, ma intanto se dal 1 novembre ti cambiano le tariffe uno dovrà prendere una decisione...

                        lebrone Purtroppo non penso ci sia un precedente su cui basarsi...
                        La scelta più sicura credo sia il cambio operatore (se si trova offerta nettamente più economica) senza rinunciare al diritto di recesso. Così se dovesse rivelarsi impossibile ripristinare il contratto precedente, almeno si ha la garanzia di un prezzo più basso (rispetto a quello rimodulato) per i mesi a venire

                        Informativa privacy - Informativa cookie - Termini e condizioni - Regolamento - Disclaimer - 🏳️‍🌈
                        P.I. IT16712091004 - info@fibraclick.it

                        ♻️ Il server di questo sito è alimentato al 100% con energia rinnovabile