LSan83 Che dura un anno. Nel secondo anno l'onere economico della perizia tecnica per provare che il guasto è dovuto ha un difetto di produzione è a carico del cliente. E qui Apple ci marcia sopra alla grande.
Personalmente qui nel veronese, poco fuori dalla città c'è un centro di riparazione HP/Apple con esperienza almeno trentennale. Lavorano molto bene, anche se non sono proprio economici economici.
NON è proprio cosi.....diciamo che ci provano e c'e' sempre l'allocco che ci casca......e per esperienza se tiri fuori i cosi detti e la normativa...stranamente cambiano atteggiamento e la riparazione rientra in garanzia. Guarda se vai sul sito del Ministero dello sviluppo economica, ci sono le FAQ che per una volta devo dire chiare ed esaustive... ti riporto alcune risposte.
Il produttore potrà essere chiamato a rispondere in prima battuta dell’eventuale non conformità del bene consegnato al consumatore soltanto nella misura in cui possa dirsi anche “venditore”, ossia qualora eserciti forme dirette di vendita al consumo
Il venditore è responsabile per i difetti di conformità (esistenti al momento della consegna) che si manifestano nei 2 anni successivi alla consegna del bene.
L’azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di 26 mesi dalla consegna.
_A CHI SPETTA L’ONERE DELLA PROVA DEL DIFETTO DI CONFORMITA’?
Il venditore risponde solo dei difetti esistenti al momento della consegna. La normativa distribuisce l’onere di tale prova tra venditore e consumatore, in base al momento in cui i difetti si presentano. Si possono infatti distinguere due situazioni:
Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro 6 mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data (art. 132 comma 3 Codice del Consumo). Spetterà quindi al venditore provare che il bene era pienamente conforme, cioè che il difetto lamentato dal consumatore è sopravvenuto successivamente alla consegna.
Se i difetti si manifestano invece successivamente ai 6 mesi dalla consegna sarà il consumatore a dover fornire la prova che il difetto fosse presente al momento della consegna. In tal caso, il consumatore dovrà quindi dimostrare:
di aver acquistato il bene;
che il bene presenta un difetto di conformità ai sensi di legge;
che tale difetto esisteva al momento della consegna, pur essendo manifestatosi successivamente;
che sono stati rispettati i termini di decadenza e prescrizione.
La ripartizione dell’onere della prova costituisce quindi un incentivo per il consumatore a verificare approfonditamente la conformità del bene ed ad effettuare una sollecita contestazione di eventuali vizi._