gabriele62 scusa, ho svisto, articolo 1 comma 3 che cita 3. I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e
di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente
dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facolta' del
contraente di recedere dal contratto o di ((trasferire le utenze))
presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non
giustificati e senza spese non giustificate da costi dell'operatore e
non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta
giorni. Le clausole difformi sono nulle, fatta salva la facolta'
degli operatori di adeguare alle disposizioni del presente comma i
rapporti contrattuali gia' stipulati alla data di entrata in vigore
del presente decreto entro i successivi sessanta giorni.
Io comunque in chat con l'avvocato della controparte e il conciliatore misi solo ex legge 40/07.