mark129 Ammetto la mia totale ignoranza a livello di codici e normative varie&eventuali (non me ne occupo professionalmente per fortuna e son più nella parte tecnica della faccenda che in quella legalese) ma... non mi pare che il tuo estratto c'entri nel caso di specie.
Nella discussione di parlava di scelte, arbitrarie se vogliamo, poste in essere dai provider per evitare contrattualmente la condivisione della connessione tra più nuclei famigliari, non si parla di reti pubblicamente accessibili né di attività economiche. Nel trafiletto entrerebbe se vogliamo una clausola (vessatoria?) in cui si fa divieto ad un utente finale di condividere la connessione con suoi ospiti, siano ad esempio visitatori di un albergo/B&B o di una semplice casa privata.
Il motivo di tale clausola è ovviamente chiaro: vogliono vendere più abbonamenti, se un utente solo paga per uno ma condivide con 3 famiglie l'accesso sono per MrISP 2 contratti potenziali mancati. Oltre al fatto che l'intestatario della connessione deve assumersi tutte le responsabilità di eventuali abusi o violazioni di legge compiute dagli altri suoi sub-utenti.
Per contro però, perché nella legge discriminare l'accesso in radiofrequenza? Se l'ospite si attacca con il cavo è fuori legge ma con il WiFi può farlo? Credo quindi che questo vada posto in un contesto di tipo diverso rispetto al caso in oggetto.
Nessuna polemica, ci mancherebbe altro 😉 -- io mi sono limitato a riportare quel che ho visto in molti contratti. Poi, se l'operatore scelto non ne fa menzione uno può far quel che gli pare benissimo, così come può andare contro ad una norma imposta unilateralmente dal provider che non trova obblighi contrari nelle leggi civili, conscio del fatto che questo può essere causa qualora venga scoperto di cessazione unilaterale del servizio.
Questa parte invece è un'aggiunta interessante:
art 68 comma 4
il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle
rispettive competenze, assicurano che i fornitori di reti pubbliche
di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico non limitino in maniera
unilaterale o vietino agli utenti finali la facolta': [...]
b) di consentire reciprocamente l'accesso o, piu' in generale, di
accedere alle reti di tali fornitori ad altri utenti finali tramite
le RLAN, anche sulla base di iniziative di terzi che aggregano e
rendono accessibili al pubblico le RLAN di diversi utenti finali.
In pratica il comma 4.b legalizza il vecchio servizio "FON" (chi inizia ad avere qualche capello grigio se lo ricorderà), ovvero una rete di utenti che condividevano la connessione creando hotspot con un determinato SSID e metodologia di accesso, guadagnando a loro volta il diritto ad accedere quando fuori casa alle condivisioni di altri appartenenti al progetto. Oppure se vogliamo la "Vodafone Wi-Fi Community".
Tutte queste precisazioni sono state inserite per superare lo scoglio dettato dai decreti antiterrorismo, nella fattispecie nel decreto Pisanu, che imponevano l'obbligo per chiunque offrisse connessioni WiFi di identificare l'utenza che vi si collegava, dovendone rendere conto in sede di indagini giudiziarie. Decreti che sono stati aboliti (per fortuna!!!) più di dieci anni fa (decreto Milleproroghe 2010, entrata in vigore 1/1/2011).