ipippo71 l'illecito ci può essere e comunque è la polizia postale a dover verificare dopo denuncia querela dell'interessata.
Le fattispecie possono essere diverse, la meno grave il reato di cui all'art. 167 l- 196 2003 ma a seguito delle indagini potrebbe emergere anche altro.
Per il reato di cui sopra:
Cass. pen. Sez. III, Sent., 01-06-2011, n. 21839
"reato di cui alla L. n. 196 del 2003, art. 167 sulla privacy (fatto commesso in era stato ritenuto colpevole del detto reato e condannato, concesse le circostanze attenuanti generiche e con la diminuzione per il rito, alla pena - condizionalmente sospesa - di mesi quattro di reclusione.
(si trattava della diffusione attraverso una chat-line pubblica, dell'utenza personale cellulare della persona offesa con la quale l'imputato stava dialogando on line),
e diffondendo sulla chat pubblica il numero dell'utenza cellulare del B
Nè la punibilità - in caso di indebita diffusione dei dati - può dirsi esclusa se il soggetto detentore del dato abbia ciò acquisito in via casuale, in quanto la norma non punisce di certo il recepimento del dato, quanto la sua indebita diffusione.
in quanto una diffusione ad ampio raggio, indipendentemente dal tempo più o meno breve di stazionamento del messaggio sulla chat line (tempo, nel caso in esame, non quantificabile per come ricordato dalla Corte territoriale), consente a chiunque di prendere cognizione di numeri telefonici riservati."