RobertoMattioli Io non sono del tutto convinto che in seguito alla delibera Agcom 348/18/CONS l'utente finale abbia il diritto di esercitare questa opzione in qualunque momento, successivamente al perfezionamento del contratto.
Però nella delibera 348/18/CONS non vi è alcun riferimento a limitazioni nell'esercizio del diritto del "modem libero" in base alla tempistica di richiesta da parte dell'utente finale in quanto non se ne fa menzione nell'intera delibera e in successive integrazioni.
Ad oggi Fastweb rimane l'unico operatore che fa questa "discriminazione" del modem libero in base alla tempistica di richiesta da parte dell'utente finale. Questa è la loro motivazione
A far data dal 14 dicembre 2020, in ottemperanza a quanto previsto dalla delibera Agcom 34/20/CONS, sarai tenuto ad indicare al momento della sottoscrizione del contratto quale modem intendi utilizzare. Ti ricordiamo che il modem Fastweb sarà comunque incluso gratuitamente nell'offerta per consentirti la configurazione ed il collaudo della linea, senza oneri a tuo carico.
La delibera 34/20/CONS sostituisce il comma 3, art. 4 della delibera 348/18/CONS (concernente offerte con terminali forniti dall'operatore in comodato d'uso gratuito) con il seguente comma
“In caso di fornitura del terminale a titolo gratuito i fornitori di servizi di accesso ad Internet:
- a) predispongono una corrispondente offerta che non includa l’apparecchiatura terminale ovvero rendono opzionale la fornitura dell’apparecchiatura terminale;
- b)specificano eventuali condizioni economiche e tecniche aggiuntive collegate a tale fornitura, come, ad esempio, le condizioni di assistenza e manutenzione, e tutte le altre condizioni di collegamento tra la fornitura del servizio di accesso e del terminale sia in termini di durata contrattuale che di fornitura di servizi accessori.
- c)specificano ogni altra informazione utile a distinguere le condizioni contrattuali relative ai servizi di accesso ad Internet rispetto all’uso del terminale e i servizicorrelati.”
Tralasciando il fatto che a mio parere il punto a) non è rispettato da Fastweb in quanto la fornitura del Fastgate/Internet Box Nexxt rimane di fatto obbligatoria in opposizione al punto citato della direttiva, nei testi principale e integrativo della delibera "modem libero" e non vi è scritto da nessuna parte che l'utente finale che non ha deciso di avvalersi del diritto del "modem libero" al momento della sottoscrizione del contratto non può farlo in un secondo momento.
In tal senso riporto il comma 2, art. 1 della delibera 348/18/CONS
Gli accordi tra i fornitori di servizi di accesso a Internet e gli utenti finali sulle condizioni e sulle caratteristiche commerciali e tecniche dei servizi di accesso a Internet quali prezzo, volumi di dati o velocità, e le pratiche commerciali adottate dai fornitori di servizi di accesso a Internet, non limitano l’esercizio dei diritti degli utenti finali di utilizzare apparecchiature terminali di loro scelta.
Detto questo voglio anche portare un argomento che potrebbe sollevare Fastweb per supportare la loro scelta: in caso di linea FTTH GPON per attivare il modem libero è necessario un intervento del tecnico per installare una terminazione ONT esterna, pertanto sarebbero necessari multipli interventi da parte del tecnico per garantire questo diritto che alzerebbero costi e abbasserebbero la produttività del tecnico stesso.
Questo è vero, tuttavia anche selezionando "modem libero" alla sottoscrizione del contratto la procedura d'installazione è identica: il tecnico installa il Fastgate/Internet Box Nexxt, l'utente li chiama e chiede il "modem libero", il tecnico torna ad installare ONT. Niente di differente.