mark129 articolo 616 cp.
Chiunque prende cognizione(1) del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prender cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime(2), è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516.
Se il colpevole, senza giusta causa(3), rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, è punito, se dal fatto deriva nocumento ed il fatto medesimo non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a tre anni 618.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per "corrispondenza" si intende quella epistolare, telegrafica o telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza(5).
ps la giusta causa e' demandata alla valutazione del giudice il nocumento se c'e' danno . Forse si forse no chi puo' dirlo nel dubbio io evito ognuno poi fa come preferisce.
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-iii/sezione-v/art616.html