UGOLONE-IL-BOIA non vorrei avere rogne con gli altri condomini per lo scasso della muratura ecc. Poiché alcuni non usufruiscono di tale tecnologia. Qualcuno potrebbe avere da ridire.
In questo caso ci viene in aiuto questo.
Art. 91 CCE
1) l’impossibilità, per il proprietario o condomino, di opporsi al passaggio di condutture nell’immobile per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini, oltre al diritto di passaggio nell’immobile per l’installazione, riparazione o manutenzione degli impianti. Inoltre, l’operatore di comunicazione durante la fase di sviluppo della rete in fibra ottica può, in ogni caso, accedere a tutte le parti comuni degli edifici al fine di installare, collegare e manutenere gli elementi di rete;
2) la possibilità per l’operatore di comunicazione di installare a proprie spese gli elementi di rete, cavi, fili, ripartilinee o simili, nei percorsi aerei di altri servizi di pubblica utilità sia esterni sia interni all’immobile e in appoggio ad essi, a condizione che l’installazione medesima non alteri l’aspetto esteriore dell’immobile né provochi alcun danno o pregiudizio; [1]
3) è comunque stabilito l’obbligo per l’operatore di telecomunicazioni di ripristinare a proprie spese le parti comuni degli immobili oggetto di intervento nello stato precedente i lavori.
Dal 2008 l’articolo si applica anche senza alcuna preventiva richiesta di utenza da parte di uno dei condomini (art. 2 del D.L. 112/2008, conv. in l. n. 133/2008).
[1] Riguardo a questo punto, si parla di possibilità, non di dovere. Quindi è a discrezione dell'operatore.
Quindi se tu unisci l'articolo 91 del CCE al Decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135 ne viene fuori che se i lavori servono, si fanno senza che nessuno possa opporsi suddividendo la spesa tra tutti i proprietari.