Cerco di rielaborare tutte le novità importanti della bozza del regolamento allegato alla Delibera n. 89/23/CONS così da facilitarne la comprensione a tutti.
Ovviamente, essendo una bozza, il regolamento finale potrebbe variare, e non garantisco l'assenza di errori interpretativi.
Durata minima del contratto
I contratti non possono avere una durata minima iniziale superiore a 24 mesi.
Almeno una tra le offerte disponibili deve avere una durata minima iniziale non superiore a 12 mesi.
Le rateizzazioni sono esenti da questi vincoli esclusivamente se riferite a costi di installazione e definite in un contratto separato. Continuano ad essere legittime le rateizzazioni di servizi o di prodotti supplementari come i modem, fermo restando il diritto del cliente di proseguire la rateizzazione senza obbligo di saldo in unica soluzione.
Recesso e disdetta
Superata la durata minima contrattuale nessun costo può essere addebitato al cliente per cessazione o migrazione del servizio, eccetto i canoni per la sua fruizione fino al termine dell'erogazione del servizio.
Il servizio deve essere cessato entro 30 giorni dalla richiesta del cliente.
Obblighi informativi alla scadenza del contratto
Entro due mesi dalla scadenza della durata minima contrattuale, in caso di proroga o rinnovo automatico, l'operatore deve avvisare il cliente su supporto durevole dell'imminente traguardo.
In questa comunicazione l'operatore deve indicare in modo chiaro e tempestivo:
- Modalità di disdetta del contratto
- Offerte alternative a quella attualmente sottoscritta
Le proposte alternative devono essere con cadenza minima annuale e devono garantire alternativamente:
- Un risparmio a parità di contenuti
- Un miglioramento qualitativo o quantitativo dei contenuti a parità di canone
Se offerte migliorative non sono disponibili, l'operatore è tenuto a informare il cliente di ciò.
Le offerte alternative devono essere disponibili anche sul sito web dell'operatore, anche se riservate unicamente alla customer base.
Restituzione degli apparati in caso di rimodulazione o di servizio inadeguato
I clienti possono recedere senza affrontare alcun costo sia in caso di modifica unilaterale del contratto peggiorativa.
Il recesso gratuito è garantito in qualsiasi momento anche nel caso in cui le prestazioni del servizio siano inferiori a quanto stabilito dagli standard minimi di qualità.
Il mancato rispetto degli standard non deve essere necessariamente continuativo, può essere anche solo "frequentemente ricorrente".
Qualora il cliente maturi il diritto di recesso gratuito per rimodulazione o inadempienza potrà restituire gli eventuali apparati forniti dall'operatore interrompendo il loro pagamento.
In alternativa, potrà conservare gli apparati saldando un importo massimo pari alle rate residue o proseguire la rateizzazione.
Contratti con previsione di adeguamento all’indice dei prezzi al consumo
I contratti privi di clausola inflazione possono integrarla esclusivamente con proposta di modifica unilaterale del contratto accettata in forma scritta. Non è valido il tacito assenso.
In caso di non accettazione della proposta l'operatore deve mantenere le condizioni originali.
Le comunicazioni devono essere esplicite e indicare chiaramente l'introduzione del meccanismo e il suo funzionamento.
L'operatore non può proporre al cliente soluzioni alternative all'introduzione dell'indicizzazione dell'offerta.
Per i contratti già dotati di un meccanismo di indicizzazione non sono ammesse soglie o correttivi agli indici pubblici scelti dal gestore. La variazione deve essere pari all'indice, senza alterazioni.
La variazione deve essere attuata anche se negativa, riducendo il canone del servizio in caso di deflazione.
Se l'indice supera il 5% l'utente ha il diritto di chiedere all'operatore il passaggio a un'offerta alternativa non indicizzata.
Gli adeguamenti possono avvenire solo su indici annuali e non possono avvenire nei primi 12 mesi di permanenza.