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  • Discussione legale su condivisione Internet

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MatteoKeret

Temo che quella chiostrina sia in rete rigida - cioè collegata direttamente alla centrale.

mark129 Art. 68 Codice Comunicazioni Elettroniche

Il problema di quell'articolo è che autorizza il collegamento radio senza particolari formalità, ma rimangono tutti i problemi legali della condivisione di una connessione, e non c'è in quell'articolo alcuna forma di sollevamento di responsabilità. Come già scritto in un precedente thread, rimangono aperti i problemi di responsabilità legale e di privacy. Tecnicamente per risolvere quelli di responsabilità legale dovresti avere un log delle connessioni, e nel momento che lo fai caschi dritto nei requisiti del GDPR. Oltre a questo rimane il problema della riservatezza delle comunicazioni.

C'è poi il problema di fair use di una connessione consumer. Evidentemente non si sono mai posti il problema di quanti utenti può servire una FTTH. Spesso gli articoli non dovrebbero essere scritti da personale degli uffici marketing degli ISP che vivono in una comune di Berlino o Amsterdam.

    [cancellato] caschi dritto nei requisiti del GDPR

    Secondo me no, il GDPR ha come soggetti passivi chiunque tratti dati personali di terzi per fini non personali e domestici (art. 2 lett. c)

      • [cancellato]

      mark129 Secondo me no, il GDPR ha come soggetti passivi chiunque tratti dati personali di terzi per fini non personali e domestici

      Il problema è: se offri una RLAN a terzi è " attività a carattere esclusivamente personale o domestico" oppure no?E quando lo è e quando no? È IMHO un'area grigia che andrebbe chiarita.

      • mark129 ha risposto a questo messaggio

        [cancellato] È IMHO un'area grigia che andrebbe chiarita.

        Posso solo darti una mia educated guess (lo ripeto spesso che le opinioni sono come le corna): tutte le volte in cui non ci sia a monte dello sharing un'attività economica in senso stretto (quindi la mera partecipazione alle spese o il rimborso spese sarebbe escluso dalla mancanza di un utile netto), si avrebbe / dovrebbe avere fine personale.
        Non sarebbe il caso, per es., di un locatore ma, viceversa, vi rientrerebbe anche quello di un comodato d'uso oneroso.

          • [cancellato]

          • Modificato

          mark129 non ci sia a monte dello sharing un'attività economica in senso stretto

          Quindi un ente pubblico o comunque che non chiede alcuna contropartita economica e che condivide il WiFi sarebbe "attività domestica"? Che so, un oratorio, ad esempio? Lo stesso WiFi in un ufficio, visto che non paghi ma ti pagano?

          Temo che non sia così semplice. Io personale/domestica lo vedo più ristretto ad attività strettamente personali o del nucleo familiare (+ eventuali ospiti temporanei) - quello che importa è la definizione di "privacy" e non tanto se esiste una contropartita economica o no.

          Temo però che una risposta ce la potrà dare solo la giurisprudenza quando sarà costretta ad occuparsene.

          • mark129 ha risposto a questo messaggio

            [cancellato] Quindi un ente pubblico o comunque che non chiede alcuna contropartita economica e che condivide il WiFi sarebbe "attività domestica"? Che so, un oratorio, ad esempio? Lo stesso WiFi in un ufficio, visto che non paghi ma ti pagano?

            L'art. 2 lett. c) si applica alle persone fisiche. Forse il testo inglese può risultarti più chiaro, riguardo a "domestico": "by a natural person in the course of a purely personal or household activity".

            [cancellato] Temo però che una risposta ce la potrà dare solo la giurisprudenza quando sarà costretta ad occuparsene.

            Fino ad allora si applica tendenzialmente un principio considerato valido dalla caduta del fascismo ad oggi: quello che non è vietato (allora) è permesso.

              • [cancellato]

              mark129

              È persino più precisa:

              mark129 in the course of a purely personal or household activity

              e la definizione legale di "household" è piuttosto precisa - e non comprende i vicini di casa.

              mark129 valido dalla caduta del fascismo ad oggi: quello che non è vietato (allora) è permesso.

              GDPR però appunto vieta certi trattamenti di dati - o richiede precisi adempimenti a chi li gestisce.

              • mark129 ha risposto a questo messaggio

                [cancellato] e la definizione legale di "household" è piuttosto precisa - e non comprende i vicini di casa.

                Non so a cosa ti riferisci in questo momento, tuttavia a parte che pare tu stia quasi considerando household preminente rispetto a personal (che include si i vicini di casa), ci sono delle definizioni a livello EU per l'applicazione delle esclusioni, e degli indirizzi interpretativi precedenti circa i quali tuttavia nessuno è considerato dirimente ma vanno valutati complessivamente.

                Nel caso di specie, del confinante, la proprietà su cui accade l'attività è privata, la relazione tra i soggetti coinvolti è puramente personale (rapporto di vicinato, amicizia) e non c'è rapporto economico o professionale (almeno non mi pare che l'OP abbia detto di pagare un abbonamento al vicino), ergo PER ME è assolutamente pacifico che si applichi l'esclusione.

                In generale invece, l'eccezione dell'art. 2 lett. c) era presente anche prima dell'attuale GDPR, e le relative clausole interpretative si considerano comunque valide ai fini di una ricostruzione delle fattispecie concrete secondo la normativa del 2016. In particolare delle tue obiezioni principali

                [cancellato] Oltre a questo rimane il problema della riservatezza delle comunicazioni.

                rilevava appunto tra i canoni interpretativi: secondo la previgente disciplina europea la possibilità di interferire con la privacy di un altro soggetto era da considerare come "potenzialmente" espressiva della necessità di tutela, MA SOLO in presenza di altri indici, di altre condizioni (condizione necessaria ma non sufficiente).

                Al momento, anche se forse l'orientamento espresso dalle tre clausole di applicazione dell'eccezione del GDPR 2016 che riportavo prima (e che per inciso ricalcano alcuni degli altri principi interpretativi della Direttiva 95/46) sembra non dare altrettanto risalto all'impatto sulla privacy altrui dell'attività della persona fisica (che sia attività "personal" o "household"), personalmente sono orientato nel senso che i precedenti indici ricostruttivi trovino ancora una loro applicazione nei limiti specificati (e quindi la necessaria compresenza di uno o più di questi indici) al fine di valutare se una attività specifica rientri o meno nell'ambito di applicazione materiale del GDPR.

                Quanto quindi alle relazioni in generale con l'art. 68 del Codice delle comunicazioni elettroniche, poiché è una fonte di legge a stabilire che lo Stato non può né impedire né limitare a privati cittadini l'accesso a RLAN di altri privati cittadini (a condizioni o meno di reciprocità), qualunque peso si voglia dare a definizioni e clausole delle direttive di Data Protection (attuale e precedente), è indirettamente ma positivamente (da diritto positivo) confermato che l'attività di condivisione di un accesso RLAN rientri tra le attività definibili personali o domestiche (IN ASSENZA di ulteriori indizi di senso contrario).

                  • [cancellato]

                  • Modificato

                  mark129 arte che pare tu stia quasi considerando household preminente rispetto a personal

                  No - dico solo che "household" ha una definizione precisa, e se può comprendere degli amici che vivono assieme, non comprende i vicini di casa.

                  mark129 rispetto a personal (che include si i vicini di casa),

                  Se mi spieghi come "purely personal activity" possa includere i vicini di casa 😀 La rubrica telefonica sul tuo cellulare è "purely personal", il log del traffico o delle chiamate telefoniche del tuo vicino di casa proprio no. E possono contenere dati sensibili.

                  Non puoi interpretare "personal" nel senso "che lo faccio solo io e non altri" o che è la tua connessione "personale". Devi considerare il significato di dato e attività "personale" nell'ambito della privacy. Ti staresti facendo i fatti privati di "altri" e non tuoi "personali" né quelli del tuo "ambiente domestico" dove un certo grado di condivisione delle strutture è inevitabile. E già se metti il naso senza permesso nel cellulare del tuo partner rischi ce li hai.

                  E non credo proprio che il Codice delle Comunicazioni ti autorizzi a trattare i dati altrui, come detto non si può impedire la condivisione del link radio, ma poi il traffico che ci passa sopra deve inevitabilmente ottemperare alle altre leggi, GDPR incluso. Ma come detto solo la giurisprudenza potrà chiarire la cosa.

                  • mark129 ha risposto a questo messaggio

                    [cancellato] No - dico solo che "household" ha una definizione precisa

                    [cancellato] Se mi spieghi come "purely personal activity" possa includere i vicini di casa

                    Ti rinnovo il mio dubbio iniziale: non so a che cosa tu ti stia riferendo, oppure a quali informazioni tu stia attingendo, ovvero a quali definizioni tu stia pensando, ma nell'ambito del GDPR UE non esiste una sorta di nomenclatura o tassonomia che racchiuda tutte e sole le definizioni possibili di domestico o personale.
                    Forse ti stai riferendo a provvedimenti/dati/info del garante della Privacy?

                    In attesa del tuo chiarimento, nell'ambito della UE, per definire i vari comportamenti come rientranti o meno nell'ambito di operatività dell'esclusione di cui all'art. 2 lett. c), si fa ricorso a creazioni giurisprudenziali, chiamale pure definizioni o indirizzi, clausole interpretative, in base alle quali uno specifico atto, classificabile sì in astratto come gestione di dati personali altrui, vada soggetto o meno a degli adempimenti da parte di chi va a gestire tali dati.

                    [cancellato] Non puoi interpretare "personal" nel senso "che lo faccio solo io e non altri" o che è la tua connessione "personale"

                    Non è così semplice come la metti ora, nel senso che proprio l'accesso a tali dati, se lo faccio solo io o comunque un numero ristretto / determinato di persone può qualificare assieme ad altri indici l'attività come personale o domestica.

                    [cancellato] Ti staresti facendo i fatti privati di "altri" e non tuoi "personali" né quelli del tuo "ambiente domestico" dove un certo grado di condivisione delle strutture è inevitabile.

                    Non è così lineare come sembri dire, farmi pure i fatti di altri (il vicino), con il consenso di questi altri (me lo ha chiesto lui di collegarsi a me sulla base di una relazione personale), a garanzia della mia responsabilità penale e civile (se mi vengono a cercare devo poter dimostrare di non aver commesso illeciti) è... escluso dall'ambito di applicabilità materiale del GDPR: aggiungo con ogni probabilità, sia perché the proof of the pudding is in the eating, visto che come dicevo sopra certi indici sono una creazione giurisprudenziale, sia perché pure quali dati vado a conservare e come vengono conservati possono inficiare la tendenziale esclusione.

                      • [cancellato]

                      mark129 ma nell'ambito del GDPR UE non esiste una sorta di nomenclatura o tassonomia che racchiuda tutte e sole le definizioni possibili di domestico o personale.

                      In ambito legale i termini non sono usati a caso. Nell'inglese legale "household" ha un certo significato. La traduzione in Italiano di "domestico" non so se è corretta, "household" è più simile a "nucleo familiare".

                      mark129 se lo faccio solo io o comunque un numero ristretto / determinato di persone può qualificare assieme ad altri indici l'attività come personale o domestica.

                      No. Non è il numero di persone che accede al dato che lo determina, è la provenienza del dato e il diritto che hai ad usarlo/accedervi. "purely personal activity" indica i dati riguardanti le tue attività, non quelle di altri. È ovvio che la rubrica o il registro delle telefonate sono "attività personali", ma il registro delle telefonate altrui non lo è anche se puoi vederlo solo tu. Tra l'altro anche di quei dati che tratti per attività personali non è che puoi farci quello che vuoi - non a caso quei simpatici messenger che ti spazzolano la rubrica ti affibbiano la responsabilità avvertendoti che nel darglieli tu hai l'autorizzazione a farlo - e il responsabile sei tu.

                      Se io mettessi un WiFi aperto (e lo chiamo WoWiFi, magari), aspetto babbaloni che si connettono e catturo tutto il traffico e lo uso per farmi gli affari loro (ovviamente senza alcun consenso informato) sto commettendo un illecito, oppure siccome è solo una mia "attività personale" va tutto bene? O manca la "base legale" per il trattamento?

                      Tra l'altro il "considerando 18" dice:

                      Tuttavia, il presente regolamento si applica ai titolari del trattamento o ai responsabili del trattamento che forniscono i mezzi per trattare dati personali nell'ambito di tali attività a carattere personale o domestico.

                      IMHO fornendo la connessione stai fornendo i mezzi a terzi per trattare dati personali nell'ambito delle loro attività - che non sono le tue.

                      mark129 con il consenso di questi altri

                      Devi dimostrare il "consenso informato". Dovresti appunto firmare un documento dove accetti che qualcuno possa accedere ai tuoi dati - per offrirti un servizio, ancorché a "titolo gratuito", e chi ci accede è quindi soggetto alle regole GDPR per il trattamento. Diventa anche responsabili di eventuali accessi illegali a quei dati.

                      Ora io sinceramente come vicino mi guarderei bene dall'offrire un servizio del genere e assumermi qualsivoglia responsabilità - a meno che non si tratti di una persona estremamente vicina e affidabile, né io lo chiederei ad un vicino a meno che non sia una persona estremamente vicina (non solo nello spazio) e affidabile.

                      Poi che nella realtà si assista ad una causa in tribunale a base di GDRP è probabile ipotesi anche remota - ma visto il grado di litigiosità di certe persone non escluderei che un giorno la Cassazione di debba esprimere su qualcosa di simile 😃

                      • mark129 ha risposto a questo messaggio

                        [cancellato] In ambito legale i termini non sono usati a caso. Nell'inglese legale "household" ha un certo significato. La traduzione in Italiano di "domestico" non so se è corretta, "household" è più simile a "nucleo familiare".

                        In questo ambito non è esattamente così: a differenza di altre fonti di diritto internazionale in questa materia (da ultimo la revisione della Convenzione 108 del Consiglio d'Europa, pubblicata suilla nostra Gazzetta Ufficiale lo scorso 13 maggio), nel GDPR si è scelto scientemente di non dare definizioni limitate / chiuse per quei termini, ma di lasciarle all'interpretazione della Corte caso per caso (e questo causa molte incertezze e problemi interpretativi, sia per la scelta in se, sia per come la Corte di Giustizia ha attuato la cosa).
                        Per quanto riguarda la Convenzione 108 che citavo, adotta la stessa eccezione, con le stesse parole nell'art 3. co. 2:

                        This Convention shall not apply to data processing carried out by an individual in the course of purely personal or household activities.

                        A differenza del GDPR però è stato meglio esplicitato l'ambito che ci interessa nel Report esplicativo che accompagna il testo

                        The sharing of data within the private sphere encompasses notably the sharing between a family, a restricted circle of friends or a circle which is limited in its size and based on a personal relationship or a particular relation of trust

                        Vedi bene che i confini di quello che si può intendere con "personale o domestico" possono essere più ampi di quelli che mi pareva prospettassi tu.

                        [cancellato] No. Non è il numero di persone che accede al dato che lo determina, è la provenienza del dato e il diritto che hai ad usarlo/accedervi. "purely personal activity"

                        Il numero di persone ha influenza nel definire un interesse o un'attività come personale o domestico sotto diversi aspetti: un esempio in letteratura (le linee guida sulla video sorveglianza) forse chiaro è quello del tizio che si mette un'action cam in testa e poi si fa una sciata (o una corsa in bici), riprendendo paesaggi ma con apparizioni casuali e sporadiche di persone estranee. Ebbene è stato detto che se la registrazione venisse utilizzata solo dall'utilizzatore e da una sua stretta cerchia, per rivedere a mo' di souvenir / filmino l'esperienza, tale registrazione ricadrebbe sotto l'esenzione "household", mentre invece se tale registrazione venisse caricata sul web o inserita sui social (che so, una "storia"), allora non si applica l'esenzione, e questo solo perché, pur essendo la provenienza dei dati la medesima, l'accesso ad essi di un numero indeterminato di persone rende responsabile chi ha prodotto la registrazione stessa.

                        L'esempio di scuola deriva dal modo in cui la Corte di Giustizia ha applicato questa esenzione: in tutti i relativamente pochi casi di cui si è dovuta occupare, c'è stato quello del tizio che aveva filmato i poliziotti in commissariato durante una deposizione, e poi aveva pubblicato il video; il punto dirimente per la Corte fu proprio la pubblicazione, l'esposizione dei dati personali altrui ad una platea indefinita di persone, fatto che escludeva l'applicabilità dell'esenzione "personale o domestico".
                        Bada bene che la Corte non ha detto "se non l'avesse fatto, sarebbe ricaduto nell'ambito dell'esenzione", ma solo che "poiché l'ha fatto, sicuramente non ricade nell'ambito dell'esenzione"-

                        La Corte ha negli anni utilizzato sempre questo approccio che si potrebbe forse definire "in negativo", senza mai dare indicazioni "in positivo" di ciò che sia certamente esentato dal GDPR per la clausola "household".

                        [cancellato] sto commettendo un illecito, oppure siccome è solo una mia "attività personale" va tutto bene?

                        Stai sicuramente commettendo un illecito (mancano le basi dell'esenzione nel tuo esempio: tu con i tuoi babbaloni non hai alcuna relazione, sono estranei, ignoti a te e la frequenza / modalità di acquisizione fa presumere un'attività professionale), ma soprattutto nell'esempio continui a voler classificare come personale o domestico sulla sola base della provenienza del dato.
                        Come dicevo sopra, non è così che funziona, sono molti gli elementi che entrano in gioco per definire quei termini.

                        [cancellato] IMHO fornendo la connessione stai fornendo i mezzi a terzi per trattare dati personali nell'ambito delle loro attività - che non sono le tue.

                        Non mi sembra sia così, volendo quei terzi al più tratterebbero quei dati ma riferiti a me, e quindi per definizione non sarebbero dati personali non essendo riconducibili alla corretta identità/persona. E se invece non lo facessero, ammesso che il trattamento fosse lecito (correttamente acquisito), il vicino avrebbe comunque dovuto dare il suo consenso informato e loro provvedere a tutti gli adempimenti del GDPR.

                        Detto ciò, concludo dicendoti che i vari ag23900, andreagdipaolo o matteocontrini tra un po' mi crucifiggeranno per questo thread, mentre tu te la caverai impunemente... 😀

                          • [cancellato]

                          mark129 nel GDPR si è scelto scientemente di non dare definizioni limitate / chiuse per quei termini, ma di lasciarle all'interpretazione della Corte caso per caso

                          E difatti sottolineavo che bisognerà aspettare alla fine cosa deciderà la giurisprudenza.

                          mark129 possono essere più ampi di quelli che mi pareva prospettassi tu.

                          Non di tanto - già prima indicavo "un gruppo di amici che vive assieme" - possiamo anche estenderlo a gruppi pià ampi di amici e parenti (o anche piccole associazioni), ma già in questo caso IMHO dipende da quali dati e che relazioni esistono con il dato personale di terzi. Già se sei mio amico ma mi chiedi il numero di telefono di una mia collega che hai visto con me, non te lo do senza prima ottenere il suo "consenso informato" - anche solo per buona educazione -, proprio per non violare la sua privacy. Perché il dato ricordiamo rimane proprietà di chi lo origina, la possibilità d'uso in determinati ambiti non significa averne il pieno controllo.

                          mark129 riprendendo paesaggi ma con apparizioni casuali e sporadiche di persone estranee

                          Questo è un differente tipo di situazione - ed appunto esistono comunque limiti stringenti sull'utilizzo dell'immagine altrui. Anche qui c'è un dibattito se il pubblicarla su una pagina personale è ammesso oppure no - tenendo conto poi che spesso dietro c'è un entità che monetizza. Farò a breve un corso su diritto e fotografia, e ti dirò quali sono gli orientamenti attuali in Italia.

                          mark129 "poiché l'ha fatto, sicuramente non ricade nell'ambito dell'esenzione"-

                          A volte però è utile conoscere a priori se ti cacci nei guai o meno a fare certe cose - un po' di chiarezza è necessaria perché non puoi sempre rischiare e vedere se è lecito o no, le conseguenze poi possono essere pesanti.

                          mark129 volendo quei terzi al più tratterebbero quei dati ma riferiti a me, e quindi per definizione non sarebbero dati personali non essendo riconducibili alla corretta identità/persona.

                          Se ci sono PII (Personally Identifiable Information) sono dati personali, e quindi a meno che non ricadano negli ambiti di cui sopra la gestione è soggetta al GDPR. Ci possono essere inoltre anche dati di terzi per i quali per te l'uso è lecito proprio perché riconducibili ad attività strettamente personali, ma l'accesso da parte di terzi no. Già un log di IP è considerato PII, figurati informazioni più dettagliate. Già avendo siti pubblici ancorché personali, ma non ristretti solo ad una specifica cerchia, mi sono premurato di avere una privacy policy e un'accurata gestione della "retention" e della sicurezza dei dati.

                          mark129 tra un po' mi crucifiggeranno per questo thread, mentre tu te la caverai impunemente...

                          Perché? Stiamo tranquillamente ed educatamente confrontandoci in "punta di diritto", magari ci chiuderanno il thread perché siamo noiosissimi.... 👨‍⚖️ o sembriamo Forum/Un giorno in pretura 😀 Però non di solo speedetest vivrà l'uomo...!

                          • mark129 ha risposto a questo messaggio

                            [cancellato] perché siamo noiosissimi

                            Quello intendevo: le mie "materie" ed il mio approccio espositivo nella migliore delle ipotesi gli fanno saltare a piè pari i miei wot.

                            [cancellato] Però non di solo speedetest vivrà l'uomo...!

                            Certo, ma tante volte mi diverte di più chiedermi cose tipo "a che caiser serve ceph in single node".

                            [cancellato] Già avendo siti pubblici ancorché personali, ma non ristretti solo ad una specifica cerchia, mi sono premurato di avere una privacy policy e un'accurata gestione della "retention" e della sicurezza dei dati.

                            In realtà la questione si sta ponendo anche per attività meno geek delle tue e più lifestyle come l'IoT.
                            Oggi molti utenti sono in grado di implementare o gestire una casa cd. smart: tuttavia se (mi rifaccio idealmente alle pronunce sulla videosorveglianza) i dati altrui su suolo privato sono esentati da una compliance GDPR sulla base dell'interesse "personale o domestico", nel momento in cui l'appliance è gestita in cloud c'è un terzo soggetto, non autorizzato da alcuna close relationship con le persone riprese (vicini, amici, il tecnico Open Fiber, etc) che si trova a gestire i medesimi dati.
                            L'orientamento della giurisprudenza è molto incerto, se concedere ancora al proprietario l'esenzione, ovvero se considerarlo corresponsabile ed in che misura (se come data controller, data processor, ed in che misura).
                            Perché poi la legge dice che i diritti dei terzi trattati possono essere esercitati verso uno qualsiasi dei responsabili sulla base di una presunta e non meglio specificata joint responsibility.

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