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Art. 91 CCE
l’impossibilità, per il proprietario o condomino, di opporsi al passaggio di condutture nell’immobile per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini, oltre al diritto di passaggio nell’immobile per l’installazione, riparazione o manutenzione degli impianti. Inoltre, l’operatore di comunicazione durante la fase di sviluppo della rete in fibra ottica può, in ogni caso, accedere a tutte le parti comuni degli edifici al fine di installare, collegare e manutenere gli elementi di rete;
la possibilità per l’operatore di comunicazione di installare a proprie spese gli elementi di rete, cavi, fili, ripartilinee o simili, nei percorsi aerei di altri servizi di pubblica utilità sia esterni sia interni all’immobile e in appoggio ad essi, a condizione che l’installazione medesima non alteri l’aspetto esteriore dell’immobile né provochi alcun danno o pregiudizio;
è comunque stabilito l’obbligo per l’operatore di telecomunicazioni di ripristinare a proprie spese le parti comuni degli immobili oggetto di intervento nello stato precedente i lavori.
Dal 2008 l’articolo si applica anche senza alcuna preventiva richiesta di utenza da parte di uno dei condomini (art. 2 del D.L. 112/2008, conv. in l. n. 133/2008).
Decreto Semplificazioni
Ha equiparato i lavori – sia all’interno e all’esterno degli edifici – necessari a portare la rete sino alla sede dell’abbonato a lavori di manutenzione straordinaria urgente di cui all’articolo 1135 del codice civile.
Pertanto, per l’esecuzione dei lavori non è più necessaria delibera condominiale. È fatta eccezione per gli immobili sottoposti a vincolo paesaggistico.
Decreto Fibra
Secondo tale disposizione gli operatori di rete hanno il diritto di installare la loro rete a proprie spese, fino al punto di accesso e hanno il diritto di accedere all’infrastruttura fisica interna all’edificio allo scopo di installare la rete di comunicazione elettronica ad alta velocità.
In assenza di un’infrastruttura interna all’edificio predisposta per l’alta velocità, gli operatori di rete hanno il diritto di far terminare la propria rete nella sede dell’abbonato, a condizione di aver ottenuto l’accordo con l’abbonato e purché provvedano a ridurre al minimo l’impatto sulla proprietà privata di terzi.
Se non viene raggiunto un accordo sull’accesso entro due mesi dalla data di ricevimento della richiesta, ciascuna delle parti ha il diritto di rivolgersi all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni