honordelvero Si, però la delibera di Arera 100/2023 dice che:
_ .....con riferimento alle modalità di identificazione dei clienti vulnerabili (sub B.) è stato
prospettato un obbligo in capo agli esercenti la vendita e al FUI di individuare, tra i
propri clienti, quelli che soddisfano almeno una delle condizioni di vulnerabilità di cui
al decreto Aiuti bis:
- sulla base delle informazioni a loro disposizione con riferimento ai clienti (a)
con età superiore ai 75 anni, (b) titolari del bonus sociale, (c) titolari di utenze
ubicati in strutture abitative di emergenza;
- sulla base delle autocertificazioni prodotte dai clienti finali, con riferimento ai
clienti con disabilità ai sensi dell’articolo 3 della legge 104/92; non risulta invece
applicabile al gas naturale la casistica relativa alle utenze ubicate nelle isole
minori non interconnesse; _
Per cui se qulache fornitore chiede comunque un modulo per attestare l'età del cliente e non è sufficente desumerlo dal codice fiscale va bene, faremo anche questo modulo.