Nuove linee guida AGCOM per la fibra ottica nei condomini
Motoro questo è un documento di marzo non definitivo. La versione approvata non è ancora pubblica
Motoro L’Operatore, in caso in cui l’immobile sia stato già predisposto mediante una
infrastruttura dotata di cavi in fibra ottica, prima di procedere ad installare la
propria, negozia in buona fede con l’Amministratore, ove previsto, o con il
condomino e/o, ove applicabile, con altro soggetto proprietario o che lo gestisce, l’accesso ai cavi ottici esistenti.
Nel mio condominio io sono l'altro soggetto
DrGix Eh però devi splittare le fibre e darle ai vari condomini con borchia personalizzata
Bah per me sono e restano dei cialtroni
Ogni volta che l’autorità non usa il suo potere decisionale per semplificare ma solo per aumentare le disposizioni (e ovviamente più disposizioni ci sono, più il diritto non è chiaro ma anzi porta ad errori facili ……. e lo Stato ride)
L’Autorita una cosa deve fare….. imporre la servitù coattiva per posa di infrastruttura e servizio pubblico scrivendo “tutte le forme di opposizione di qualsiasi soggetto privato sono nulle…..è diritto del cittadino che lo richiede ottenere la posa dell’infrastruttura senza ulteriori perdite di tempo; sono nulle qulasivoglia azione in giudizio in merito essendo il fine infrastruttura ad uso e servizio pubblico”
così scritta per bimbi di 3 anno facile, comprensibile e non opponibile a nessuno in modo chiaro e soprattutto nessuna “duplicazione” delle fonti del diritto
flash80
Non esageriamo, un bilanciamento ci vuole quando si tratta di limitare la proprieta' privata: senno' il primo che arriva col giubbetto di un operatore ti fa la traccia col martello pneumatico dal portone al piano, passando per le varie proprieta'. Voglio vedere se ti passano in casa cosa dici!!
Si passa ma con giudizio, ascoltando anche le opinioni altrui, poi alla fine il diritto di passare ce l'hai ma bisogna che sia esercitato facendo meno danni possibili.
Ciao
Claudio
simonebortolin però devi splittare le fibre e darle ai vari condomini con borchia personalizzata
Poi finisce come con il vicino che con la verticale pronta (fatta da me) non ha fatto ancora nessun contratto ftth (neanche a 19 euro) e scrocca ancora il wifi... è pure vero che in un mese non arriva a 2Gb di traffico ma ha anche un reddito a sei zeri.
ovvio che bisogna passare l’infrastruttura in modo pulito e senza arrecare danno all’altrui proprietà
però l’imposizione della servitù coattiva deve essere scritta “a bimbo di 3 anni” perché se io ho diritto
non posso perdere tempo dietro di te e dietro il giudizio e le cause; scrivendolo chiaro e limpido a bimbo di 3 anni qualunque opposizione decade istant e amen (puoi chiamare pure i carabinieri poi; anzi meglio così vengono e tutelano il tecnico e chiunque sia presente)
semplice
DrGix ah ma quindi alla fine la verticale la avevi fatta pure per lui, avevo letto qualcosa sul vicino no fibra che avevi ed il figlio in dad. Era lui?
flash80
L'articolo 91 del codice delle telecomunicazioni e' scritto chiarissimo
Articolo 91
Limitazioni legali della proprietà
- Negli impianti di reti di comunicazione elettronica di cui all'articolo 90, commi 1 e 2,
i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario,
sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove
non vi siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto.- Il proprietario od il condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni,
nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, nell'immobile di sua
proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini.- I fili, cavi ed ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire
il libero uso della cosa secondo la sua destinazione.- Il proprietario è tenuto a sopportare il passaggio nell'immobile di sua proprietà del
personale dell'esercente il servizio che dimostri la necessità di accedervi per
l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra.
4-bis. L'operatore di comunicazione durante la fase di sviluppo della rete in fibra ottica
può, in ogni caso, accedere a tutte le parti comuni degli edifici al fine di installare,
collegare e manutenere gli elementi di rete, cavi, fili, riparti, linee o simili apparati privi
di emissioni elettromagnetiche a radiofrequenza. Il diritto di accesso è consentito anche
nel caso di edifici non abitati e di nuova costruzione. L'operatore di comunicazione ha
l'obbligo, d'intesa con le proprietà condominiali, di ripristinare a proprie spese le parti
comuni degli immobili oggetto di intervento nello stato precedente i lavori e si accolla
gli oneri per la riparazione di eventuali danni arrecati.
4-ter. L'operatore di comunicazione, durante la fase di sviluppo della rete in fibra ottica,
può installare a proprie spese gli elementi di rete, cavi, fili, ripartilinee o simili, nei
percorsi aerei di altri servizi di pubblica utilità sia esterni sia interni all'immobile e in
appoggio ad essi, a condizione che sia garantito che l'installazione medesima non alteri
l'aspetto esteriore dell'immobile né provochi alcun danno o pregiudizio al medesimo. Si
applica in ogni caso l'ultimo periodo del comma 4-bis.- Nei casi previsti dal presente articolo al proprietario non è dovuta alcuna indennità.
- L'operatore incaricato del servizio può agire direttamente in giudizio per far cessare
eventuali impedimenti e turbative al passaggio ed alla installazione delle infrastrutture.
Le linee guida servono a ricordare il dato normativo esistente, ad interpretarlo nella maniera piu' efficace possibile, a spiegare e a convincere un po' tutti quelli che non lo conoscono bene.
Ciao
Claudio
- Modificato
flash80 non posso perdere tempo dietro di te e dietro il giudizio e le cause; scrivendolo chiaro e limpido a bimbo di 3 anni qualunque opposizione decade istant e amen (puoi chiamare pure i carabinieri poi; anzi meglio così vengono e tutelano il tecnico e chiunque sia presente)
Però non funziona e non funzionerà mai così per quanto riguarda la proprietà privata. Se tu non apri il cancello di casa, nessuno se non per effetto di un giudice può obbligarti a farlo, indipendentemente da cosa dice la legge. La garanzia primaria è quella della proprietà privata, se la persona terza vuole far valere un proprio diritto ed il proprietario non ne vuole sapere deve necessariamente passare per il tribunale. Anche se chiama Polizia e Carabinieri, non è compito loro "tutelare" il tecnico mentre deve entrare in una proprietà privata per mettere un cavo senza che dietro non ci sia un bel foglio dell'A.G.
Infatti, al punto 8 di quel codice:
L'operatore incaricato del servizio può agire direttamente in giudizio per far cessare
eventuali impedimenti e turbative al passaggio ed alla installazione delle infrastrutture.
Che è ben diverso da "L'operatore chiama la FFOO per entrare in casa della gente"
simonebortolin
Proprio lui... finita la dad finita l'esigenza di internet...
- Modificato
Ma quindi non ho capito come funziona all'atto pratico. Predo ad esempio il mio palazzo, saltato da flashfiber anni fa ma coperto ed attivato da OF nel 2020. Se ora Fibercop decidesse di coprirmi -a differenza di quanto fece flashifber- come fa concretamente a riutilizzare la verticale di OF se, appunto, il PTE contiene i cavi di OF? Portano il loro multifibra dalla strada fino al pte di open fiber nel palazzo e che combinano poi?
EmilioCapuano i PTE rimangono separati. Se la fibra termina nel PTE OF il tecnico Tim dovrà posare una patch tra il PTE OF e quello FiberCop per collegarsi alla verticale già posata da OF e viceversa. Altra opzione sarebbe tirare fuori il cavetto dal PTE OF e terminarlo direttamente nel PTE FiberCop.
Comunque rimane il problema che OF non ha le chiavi per il PTE FiberCop e viceversa
Chi lo sa come e se funzionerà.. se viene imposta magari verrà installato un terzo box solo per le terminazioni delle verticali
simonebortolin problema gia risolto , fanno come gli armadi li lasciano aperti ahahah