Vi aggiorno sulla vicenda.
Lunedì ho avviato la controversia su conciliaweb.agcom.it.
Martedì vengo contattato dal Windtre per avvisarmi che hanno ricevuto la comunicazione dall'AGCOM circa la controversia e che stanno accelerando le operazioni per risolvere il problema.
Mercoledì alle 16 vengo contattato da Windtre che mi comunica (telefonicamente) le credenziali voip. Alle 19 mi ricontattano per sapere se fossi riuscito a configurare il modem, ma lo stavo facendo in quel momento. Alle 20.30 mi ricontattano per sapere se fosse tutto ok. Ora ho finalmente la linea telefonica!
Conviene avviare la controversia con l'AGCOM. Tra l'altro ci vogliono 15 minuti se avete SPID.
In ogni caso vi cito il testo dell'art. 3, commi 3 e 4 della delibera AGCOM n. 348/18/CONS (quella sul modem libero):
"3. I fornitori di servizi di accesso ad Internet consentono agli utenti finali la corretta configurazione dei parametri del terminale che siano necessari per la fruizione di servizi di connettività attraverso almeno una delle seguenti modalità:
a) attraverso un protocollo standard per l’autoconfigurazione dell’apparato, specificando sul proprio sito web la lista aggiornata degli apparati presenti sul mercato compatibili con tale meccanismo;
b) fornendo all’utente finale le specifiche e tutti i parametri necessari per la corretta configurazione del servizio sul proprio apparato. In tal caso, tali parametri dovranno essere resi disponibili senza oneri aggiuntivi attraverso
almeno due delle seguenti modalità:
i. in allegato ai documenti contrattuali;
ii. in una comunicazione scritta inviata all’utente finale al più tardi all’atto dell’attivazione del servizio (ad es. welcome letter);
iii. nell’area riservata dell’utente sul sito web dell’operatore;
iv. gratuitamente, attraverso il call center dell’operatore.
- In caso di offerte che prevedano l’abbinamento di servizi di accesso ad Internet con servizi aggiuntivi che utilizzano la rete IP, i fornitori di accesso alla rete garantiscono agli utenti finali la possibilità di scegliere ed utilizzare le apparecchiature terminali senza oneri economici aggiuntivi non giustificati da vincoli tecnici opportunamente motivati, né pregiudizi in termini di ritardi, interruzioni, impedimenti o deterioramenti nella qualità e nell’accesso ai servizi compresi nell’offerta commerciale._"
Aprite le controversie e chiedete risarcimenti. Tra l'altro l'interruzione della linea telefonica è punito dall'art. 331 del codice penale.
Ora attendo di vedere come si conclude la mia richiesta di risarcimento danni. Vi tengo aggiornati.