LucaTheHacker i costi reali, da quanto io so, possono sempre essere addebitati.
In particolare, il comma 3, dell’articolo 1 del Decreto prevede che le spese di
recesso devono essere “commisurate al valore del contratto e ai costi realmente
sopportati dall’azienda, ovvero ai costi sostenuti per dismettere la linea telefonica
o trasferire il servizio”.
- Il nuovo testo dell’articolo 1, commi 3 e 3-ter, del Decreto, con riferimento alle
spese di recesso, prevede alcuni limiti agli oneri che gli operatori possono porre in
capo agli utenti. Più precisamente, nel caso di contratti che non comprendono
promozioni, le spese di recesso devono essere commisurate al valore del contratto
e ai costi reali sopportati dall’azienda.
"commisurate al valore del contratto e ai costi reali sopportati dall'azienda"
E' chiaro se uno di questi costi comprende un intervento on-site, ad esempio, non deve essere fatturato 80€ ora. Avevamo già verificato con i nostri legali e il nostro contratto era conforme.
Per quanto riguarda nemesys i costi reali si possono addebitare, non si addebitano certamente penali o quant'altro, ma solo il "quanto dovuto" se ci fosse una promozione. Nello specifico non ti so rispondere, nessuno ci ha mai contestato alcunché con nemesys.